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Prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la contaminazione da idrocarburi petroliferi

Modificati i criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/02/2014, n. 41, il decreto del Ministero dell’ambiente 03/02/2014 riguardante “Modifica al decreto 25/02/2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica da contaminazione da idrocarburi petroliferi”

Con decreto del Ministero dell’ambiente del 25/02/2011 sono state definite le procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.  In tale contesto si trova l’allegato 5 che stabilisce i criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica naturale.

Con il decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente del 03/02/2014, l’allegato citato è stato modificato al comma 5, paragrafo 6, come di seguito riportato:

“6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale

1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al metodo Uni En Iso 2719: 2005, deve essere superiore a 55°C;

2. La viscosità cinematica, misurata a 20°C secondo il metodo Astm D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;

3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10°C;

4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente Allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;

5. comma soppresso con il decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente 03/02/2014

6. La tossicità negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente Allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;

7. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;

8. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un Bcf misurato minore di 500.

1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al metodo Uni En Iso 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C;

2. La viscosità cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo Astm D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;

3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;

4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;

5. La tossicità negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;

6. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;

7. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un BCF misurato minore di 500.”

In allegato si riporta il testo aggiornato con le modifiche apportate, del decreto direttoriale 25/02/2011 del Ministero dell’ambiente

  • Data inserimento: 15.04.14