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Piccola mobilità ex L. 236/1993, possibile il recupero dell’incentivo se non già fruito

L’INPS, con messaggio n. 2554 dell'8 giugno 2016, detta le istruzioni operative.

Finalmente l’INPS ha posto la parola fine sull’annosa vicenda della c.d. piccola mobilità, che si è trascinata in questi ultimi anni a causa di interpretazioni dell’ente non in linea con il dettato normativo. Ricordiamo brevemente la vicenda: la legge di stabilità per il 2013 non aveva prorogato le disposizioni che consentivano ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti di iscriversi alle liste di mobilità, né aveva rifinanziato gli incentivi per i datori di lavoro che li avessero assunti.

L’INPS con interpretazione restrittiva e prudenziale, da sempre contestata da Confartigianato, aveva anticipato al 31/12/2012 la scadenza per la fruizione dell’aliquota incentivata al 10% anche per i rapporti di lavoro instaurati prima di tale data e aveva emesso note di rettifica a debito per le aziende che l’avessero applicata.

Grazie all’intervento puntuale di Confartigianato in favore della corretta lettura delle disposizioni normative, in un primo momento si era giunti alla sospensione da parte dell’INPS delle note di rettifica emesse; successivamente, accogliendo le richieste della nostra Confederazione, nella legge di stabilità per il 2015 il Parlamento ha approvato lo stanziamento di risorse aggiuntive per finanziare gli incentivi, con conseguente annullamento delle note di rettifica.

Fatte la legge, mancavano ancora le istruzioni operative da parte dell’INPS, di conseguenza non si poteva ancora considerare risolto il problema di chi, pur avendone diritto, in via precauzionale aveva interrotto nel 2013 gli incentivi invece spettanti.

Finalmente l’istituto si è mosso e con messaggio n. 2554 dell’8 giugno 2016, ha dettato le istruzioni operative per il recupero delle agevolazioni che non siano già state fruite.

 

  • Data inserimento: 24.06.16