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Ordinanza Regionale n 34/2025 - Divieto di attività lavorative al sole dalle 12.30 alle 16

In attesa di provvedimenti specifici a livello nazionale, il presidente Zaia ha emanato una specifica Ordinanza a livello regionale che disciplina il divieto di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il divieto vale dalle ore 12:30 alle ore 16:00 della giornata lavorativa.

L'ordinanza ha efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025.

Le attività coinvolte sono, per il momento, quelle del settore agricolo e florovivaistico, dei cantieri edili all'aperto e delle cave.

Importante sottolineare che l'ordinanza si applica:

  1. qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore
  2. limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO"

E' quindi opportuno, per le attività soggette all'Ordinanza, effettuare una verifica della mappa di rischio nel sito sopra citato e linkato in calce all'informativa, per capire quale è il livello di rischio della località dove si svolge l'attività. Nel caso il sito riporti , per le ore 12 del giorno in esame, il livello di rischio ALTO per i "lavorarori esposti al sole" con "attività fisica intensa", occorre sospendere l'attività lavorativa all'aperto dalle 12,30 alle 16.

Da ultimo osserviamo che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione:

  • per le Pubbliche Amministrazioni
  • per i concessionari di pubblico servizio,
  • per i loro appaltatori

quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità

L'esonero al divieto vale se sono applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - che riducono ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;

 

https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

 

  • Data inserimento: 02.07.25