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OBBLIGHI SANITARI PER IL RIENTRO DALL'ESTERO

Sintesi delle nuove disposizioni ai sensi del DPCM 07/08/2020 e dell'Ordinanza del Presidente Regione Veneto n. 84/2020

Le recenti disposizioni normative impongono l’osservanza di determinati comportamenti per le persone che fanno rientro in Italia dall’estero; il rispetto di tali disposizioni diventa di estrema importanza al momento del reingresso in azienda del personale dipendente che abbia fruito di un periodo di ferie, in quanto l’azienda non può sapere dove si siano recati i propri lavoratori.

Premesso che per rispondere all’obbligo generale del datore di lavoro di osservanza degli accorgimenti necessari per la tutela dell’integrità fisica del personale dipendente e agli obblighi specifici di rispetto dei protocolli di sicurezza in emergenza Coronavirus è indispensabile confrontarsi con il proprio consulente per la sicurezza e il medico del lavoro per individuare i comportamenti da tenere, riassumiamo le recenti disposizioni in materia dettate da

DPCM 07/08/2020

Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020

OPGR Veneto n. 84/2020 del 13/08

 

Alleghiamo l'autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia da qualunque Paese estero, scaricabile anche dal Sito del Ministero degli Esteri; per gli ulteriori obblighi, riportiamo una sintesi delle disposizioni normative a seconda dei vari Paesi da cui si proviene:

San Marino e Città del Vaticano (elenco A del DPCM): nessuna limitazione

Paesi UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B del DPCM): sono consentiti spostamenti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: con Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, per coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, è sancito l’obbligo di sottoporsi al tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (verificare sul sito dell’ULSS di competenza. Le ULSS 8 e 7 di competenza per la Provincia di Vicenza sui loro rispettivi siti specificano che non è necessaria la prenotazione dei tamponi; in ogni caso è possibile trovare ogni informazione ai link

https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/119

https://www.aulss7.veneto.it/-/rientro-a-casa-locandina

In alternativa è necessario presentare un’attestazione di essersi sottoposti a test, risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale; sempre per le ULSS della Provincia di Vicenza, questi i contatti per effettuare le comunicazioni:

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Bulgaria, Romania (elenco C del DPCM)

Obblighi al rientro in Italia: isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (“quarantena”);

compilazione autodichiarazione e comunicazione all’ULSS di competenza (l’ULSS 8 rende disponibile la compilazione telematica al link https://www.aulss8.veneto.it/sisp/isolamento-fiduciario.php).

L’ordinanza della Regione Veneto, qualora il rientro avvenga tramite trasporto di linea terrestre, prescrive anche il tampone o il test sierologico; è necessario consultarsi con il proprio consulente per la sicurezza per valutare la misura da adottare.

Tunisia, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Uruguay (elenco D del DPCM)

Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Moldova, Brasile, Armenia, Bahrein, Cile, Kuwait, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Colombia (elenco F del DPCM)

Resto del mondo (elenco E del DPCM)

Obblighi al rientro in Italia: isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (“quarantena”);

compilazione autodichiarazione e comunicazione all’ULSS di competenza (l’ULSS 8 rende disponibile la compilazione telematica al link https://www.aulss8.veneto.it/sisp/isolamento-fiduciario.php).

I soggetti obbligati all’esecuzione del tampone e/o del test sierologico debbono rimanere presso la propria residenza o dimora in attesa dell’esito.

Si rinvia al DPCM e al confronto con il consulente della sicurezza per le esenzioni dagli obblighi previsti dal DPCM e dall’Ordinanza della regione Veneto.

 

Sanzioni: la violazione delle prescrizioni suddette comporta, per i soggetti inadempienti, la sanzione di Euro 1.000; identica sanzione per il datore di lavoro che ammetta al lavoro uno o più lavoratori senza accertare il rispetto della normativa (l’importo della sanzione è di Euro 1.000 per ciascun lavoratore).

 

Si ricorda inoltre che l’INPS, con messaggio 2584/2020, ha dato disposizioni in merito alle procedure per la parificazione della quarantena alla malattia (è necessario il rilascio del certificato medico da parte del medico di base e del provvedimento dell’ULSS).

 

  • Data inserimento: 19.08.20