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Modifica del tasso legale: da gennaio interessi all’1,5%

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1% all’1,5%, per effetto del Decreto Ministeriale del 7.12.2010, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1% all’1,5%,  per effetto del Decreto Ministeriale del 7.12.2010, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2010.

L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

 

AI FINI CIVILISTICI

Incide in particolare su:

-  interessi sui depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati ma già intestati al locatario o da fidejussioni (art. 11 Legge 392/78)

-  interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 C.C.) diverse da quelle nascenti da“operazioni commerciali” (salvo il patto contrario). Si ricorda, infatti che gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02).

Rileva inoltre con riferimento:

-  interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 CC), salvo il patto contrario;

-  danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.);

-  rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 C.C.).

 

AI FINI FISCALI

1.            Agenzia Entrate:

-  ravvedimento operoso - % Art. 13 Dlgs 472/97:

-  presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo (nel reddito di impresa o meno), salvo patto contrario -  Art. 45 comma 2 e 89 comma  5 Tuir;

-  rimborso di imposte pagate - Art. 44 e 44-bis Dpr 602/73;

-  rateizzazioni di imposte dovute a seguito:

    - di avvisi bonari (art. 36-bis e ter Dpr 600/73) -  DM 21/5/09 -

    - di adesione agli inviti al contraddittorio o al PVC - Art. 5 e 5-bis Dlgs 218/97;

    - di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale (semestrale) Dlgs 218/97

2.            Concessionario della Riscossione:

-  Ritardata iscrizione a ruolo - Art 20 Dpr 602/73;

·   Rateizzazione delle Cartelle di pagamento - Art. 21 Dpr 602/73

-  Sospensione amministrativa della riscossione Art. 39 Dpr 602/73

 

USUFRUTTO

Il tasso legale contribuisce alla determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà

(quale differenza tra la piena proprietà e l’usufrutto). La variazione del tasso legale, infatti, comporta una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009.

 

RAVVEDIMENTO PIÙ CARO A PARTIRE DA FEBBRAIO

La Legge di stabilità 2011, ha previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni nei casi di utilizzo dei vari strumenti a disposizione del contribuente che intende sanare la propria posizione con il Fisco (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata, ecc.).

In particolare, in tema di ravvedimento operoso le “nuove” misure delle sanzioni risultano essere le seguenti:

-  un decimo del minimo (e non più 1/12) se la regolarizzazione dell’omesso versamento viene effettuata entro 30 giorni;

-  un ottavo del minimo (e non più 1/10) se la regolarizzazione di una violazione sostanziale avviene entro il termine della dichiarazione successiva;

-  un decimo del minimo (e non più 1/12) se la dichiarazione omessa viene regolarizzata entro i 90 giorni successivi.

Si ricorda inoltre che per l’accertamento con adesione le sanzioni passano da un quarto del minimo a un terzo del minimo, mentre per l’adesione ai PVC ed agli inviti si passa da un ottavo del minimo ad un sesto del minimo.

Le nuove disposizioni entrano in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011.

 

FINANZIARIA 2011 - LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE

In base a quanto previsto dalla Manovra Finanziaria per il 2011, dal prossimo 1° gennaio in caso di acquisto di un immobile (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in leasing, le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute in misura integrale e l’utilizzatore del bene è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte con la società di leasing.

Inoltre, i contratti di leasing immobiliare stipulati da banche e intermediari finanziari sono soggetti a registrazione in caso d’uso, mentre le imposte per le cessioni degli immobili concessi in leasing da parte di tali soggetti a seguito del riscatto da parte dell’utilizzatore sono dovute in misura fissa.

Per i contratti in essere al 1° gennaio 2011, infine, è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali da effettuare entro il 31 marzo 2011, pari all’imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto

 

 

  • Data inserimento: 24.01.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 509