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MODELLO REDDITI PF 2026: COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ

Compensazioni oltre i 5.000 euro, visto di conformità e dichiarazione integrativa

Con l’avvio della campagna dichiarativa relativa al Modello Redditi PF 2026, torna centrale il tema della gestione dei crediti tributari utilizzabili in compensazione tramite modello F24. Per imprese e lavoratori autonomi, l’utilizzo dei crediti fiscali rappresenta uno strumento di gestione finanziaria particolarmente rilevante, disciplinato da specifici requisiti normativi e procedurali.

Dal 15 aprile è possibile procedere con l’invio telematico del Modello Redditi PF 2026, ricordando che il termine ordinario di presentazione è fissato al 31 ottobre, con slittamento al 2 novembre in quanto la scadenza cade di sabato.

La disciplina delle compensazioni consente ai contribuenti di utilizzare i crediti emergenti dalla dichiarazione per compensare debiti tributari, contributivi e previdenziali nei confronti di diversi enti impositori mediante modello F24. Il meccanismo consente di ridurre l’esposizione finanziaria derivante dai versamenti periodici e rappresenta uno strumento particolarmente utilizzato nell’ambito della gestione della liquidità aziendale.

I crediti risultanti dalla dichiarazione possono essere utilizzati in compensazione già dal periodo successivo alla chiusura dell’esercizio purché il contribuente sia in grado di determinarne correttamente l’ammontare spettante.

Con riferimento ai crediti tributari di importo superiore a 5.000 euro annui, l’utilizzo in compensazione orizzontale tramite modello F24 è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge e può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo alla relativa trasmissione telematica. Per tali fattispecie è inoltre richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Il visto di conformità assume una funzione centrale nell’ambito del sistema dei controlli preventivi sulle compensazioni fiscali in quanto attesta la correttezza formale dei dati indicati in dichiarazione e la corrispondenza del credito utilizzato rispetto alla documentazione fiscale e contabile del contribuente.

Particolare attenzione deve essere riservata alle ipotesi di omissione o irregolare apposizione del visto di conformità. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro in presenza di errori relativi alla compilazione della sezione dedicata al visto può essere regolarizzato mediante presentazione di dichiarazione integrativa.

Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, la mancata indicazione del visto configura una dichiarazione carente di elementi rilevanti ai fini dell’attività di controllo, senza determinare l’inesistenza del credito. La regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa comporta tuttavia l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 8 del Dlgs n. 471/1997, da 250 a 2.000 euro, con possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso.

Sotto il profilo sanzionatorio assume rilevanza il momento in cui interviene la regolarizzazione. Qualora la dichiarazione integrativa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, resta applicabile esclusivamente la sanzione formale. Decorso tale termine, trova applicazione anche la sanzione pari al 25% del credito compensato prevista dall’articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997.

In un contesto caratterizzato da controlli sempre più automatizzati, il corretto utilizzo dei crediti tributari rappresenta un elemento essenziale ai fini della compliance fiscale e della riduzione del rischio sanzionatorio.

  • Data inserimento: 18.05.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7169