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Approvo

MEMORIZZAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 3/E/2020)

Obbligo di documento commerciale anche per il corrispettivo non riscosso

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E/2020, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e all’invio dei corrispettivi telematici.

Viene confermato: 

  • l’obbligo di emissione del documento commerciale, salvo emissione di fattura immediata, anche in presenza di corrispettivi non riscossi e a prescindere quindi dal momento impositivo Iva;
  • l’obbligo di corrispettivi telematici anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario
  • l’indicazione del bene ceduto o del servizio possa avvenire in maniera sintetica e quindi non puntale.

E’ stato chiarito, che in sede di controllo e per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, sono ammessi dei disallineamenti derivanti da operazioni di reso, annullo e corrispettivi non riscossi tra i dati trasmessi dal R.T. e quelli liquidati ai fini Iva dal contribuente.

Sanzione ravvedibile in caso di violazione

E’ possibile accedere al ravvedimento operoso in caso di tardivo adempimento dell’obbligo di memorizzazione e/o di trasmissione dei dati dei corrispettivi. Il mancato rispetto dei termini previsti configura, infatti, per entrambe le fasi di cui si compone l’obbligo dei corrispettivi telematici, un’omissione sanzionabile.

L’Agenzia delle entrate chiarisce comunque come sarà applicabile un’unica sanzione anche quando le violazioni abbiano riguardato entrambe le fasi:

  • l’omessa o infedele memorizzazione seguita dalla tardiva ovvero omessa trasmissione dei dati, configurano, sotto il profilo sanzionatorio, un unico comportamento consistente nell’omesso, errato o infedele adempimento dell’obbligo.

La prima conseguenza consiste nel fatto che l’esercente che abbia effettuato una corretta memorizzazione cui non abbia fatto tuttavia seguito la trasmissione dei dati risulta sanzionabile allo stesso modo dell’esercente che abbia effettuato una memorizzazione infedele inviandone comunque regolarmente il dato.

Il secondo aspetto è la sanzionabilità del comportamento anche quando sia dipeso da eventi straordinari, quali un dispositivo fuori servizio. In tali ipotesi, considerate eccezionali, la memorizzazione del dato va effettuata utilizzando le procedure alternative previste, annotando le operazioni effettuate su un apposito registro, da tenere anche in modalità informatica, mentre i dati vanno comunque inviati per non incorrere in sanzioni.

  • Data inserimento: 24.02.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4361