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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

È utile iniziare a pensarci

I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L'adempimento riguarda tutti i contribuenti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972, quindi l’obbligo sussiste anche per gli artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione del cliente, come pure per le somministrazioni di alimenti e bevande. Sono obbligate anche le imprese agricole che svolgono la vendita diretta a consumatori finali, che abbiano optato per il regime normale Iva. L’obbligo scatta dal 1.07.2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti. Si ricorda che il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto; quindi anche un modesto spaccio aziendale di un'impresa media o grande comporta l’obbligo dello strumento per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Da quando scatta questo obbligo, l’unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, alla domanda se il contribuente possa ancora emettere la ricevuta fiscale, l’Agenzia ha risposto che quando scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Fanno eccezione i casi in cui è prevista l’esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, come per esempio gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva. Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. Tale adempimento può anche essere sostitutivo dell’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (farmacie). I soggetti interessati devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo. Viene previsto un modesto ristoro per l’adeguamento tecnologico mediante un credito di imposta pari al 50% del costo di acquisto (massimo 250 euro) o delle spese di adattamento con un massimo di 50 euro. Il credito di imposta può essere utilizzato nella prima liquidazione periodica Iva successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto; il pagamento non può avvenire in contanti.

  • Data inserimento: 25.02.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4119