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Legge di Bilancio 2023: novità in materia di lavoro.

Sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro contenute nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). La legge è in vigore dal 1° gennaio 2023.

Nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 197 del 29.12.2022 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

La legge è in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di seguito si illustrano le misure più importanti in materia di lavoro, riservandoci di fornire in seguito approfondimenti in ordine a singoli e specifici argomenti. Per quanto non esplicitato e per l’approfondimento delle singole disposizioni, si rimanda alla lettura del testo di legge.

  • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività

L’art. 1, comma 63, stabilisce che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta dal 10 al 5 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.

  • Incentivi all’occupazione e sgravi contributivi

In tema di incentivi all'occupazione, la Legge di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi a favore di imprese e lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda le imprese, l’art. 1, commi 294 – 299, della Legge di bilancio stabilisce:

  • Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
  • Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36: è esteso al 2023 l’esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a favore dei giovani che alla data della prima assunzione incentivata risultino under 36. Lo sgravio è previsto a favore dei datori di lavoro, che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’agevolazione si estende a un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro;
  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne: è esteso al 2023 lo sgravio relativo al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 lavoratrici svantaggiate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui; resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ai fini del diritto allo esonero contributivo le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per i tempi indeterminati e nel caso di trasformazione di contratto a termine in indeterminato.

L’applicazione dei predetti incentivi è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE e alle successive circolari esplicative INPS.

Ancora, sul fronte lavoratore dipendente, l’art. 1, comma 281 della Legge di bilancio riconosce uno sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti.

Nello specifico per i periodi paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) è applicato un esonero pari al:

  • 2 per cento nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro;
  • 3 per cento nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 1.923 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità. Per la competenza del mese di dicembre il limite mensile è maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Restano esclusi i lavoratori domestici. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  • Congedo parentale

Dal 1 gennaio 2023, alla lavoratrice dipendente madre e al lavoratore dipendente padre, che abbiano terminato successivamente al 31 dicembre 2022 rispettivamente il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, è riconosciuto un incremento dal 30 al 80 per cento dell’indennità per congedo parentale, per la durata massima di un mese, da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino.

  • Prestazioni di lavoro occasionali (voucher)

L’art. 1, commi 342 - 354 della Legge di bilancio interviene sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, innalzando da 5.000 a 10.000 euro il limite dei compensi che ciascun datore di lavoro (utilizzatore) può corrispondere nell’anno civile ai prestatori di lavoro. Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (utilizzatori). Per le prestazioni rese verso lo stesso utilizzatore il limite è confermato a 2.500 euro.

Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale: i voucher possono essere attivati anche per le attività lavorative di natura occasionale nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (cod. ATECO 93.29.1) e, in generale, dagli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ivi comprese le aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico.

In via sperimentale, per il biennio 2023 – 2024,  il ricorso ai voucher è ammesso a certe condizioni per le aziende del settore agricolo, le quali potranno utilizzare in forma semplificata – per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore – prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; viene eliminato il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale per le attività lavorative agricole rese da lavoratori appartenenti a specifiche categorie.

Tali datori di lavoro devono rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Lavoro agile

Confermato (art. 1, comma 306) fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili (affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità) il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

  • Reddito di Cittadinanza

La Legge di Bilancio 2023 ridefinisce la disciplina del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

In particolare, viene disposto che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità. Tale riduzione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).

Infine, si prevede che:

- la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

- che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;

- che i Comuni nell'ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale;

- la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

  • Data inserimento: 03.01.23