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LEGGE DI BILANCIO 2020

Le novità del collegato alla Finanziaria 2020 dopo la conversione in Legge – Terza e ultima parte

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 dello scorso 24 dicembre la Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge n. 157/2019). L’intervento conclude l’evidenziazione delle principali novità fiscali contenute così come convertite in Legge.

Modifica termini di presentazione e consegna delle CU (Certificazione Unica) – art. 16-bis

In sede di conversione in Legge, è stato modificato il termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad inviare la/le CU all’Agenzia delle Entrate e a consegnare la/le stesse ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti-rappresentanti, titolare di redditi diversi e da locazioni brevi.

I nuovi termini decorrono dall’1.1.2021. Sono quindi applicabili alle certificazioni/comunicazioni relative al periodo di imposta 2020 da presentare nel 2021 e non a quelle riguardanti l’anno 2019 da presentare nel 2020.

I nuovi termini previsti dalla normativa sono stati unificati e prevedono che sia la tramissione telematica all’AdE che la consegna ai percettori avvenga entro il 16.3 di ogni anno.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 17

In sede di conversione è stato previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato con cadenza semestrale nel caso in cui quanto dovuto (si presume nel periodo di imposta precedente) non superi la soglia annua di € 1.000.

Le scadenze previste per i versamenti semestrali sono fissate al 16.6 e 16.12 di ciascun anno.

Segnaliamo che, sull’argomento il governo ha presentato emendamenti che, se approvati definitivamente, potrebbero modificare la normativa come prevista dal D.L. 124/2019 ed appena esposta.

Limiti all’utilizzo del contante – art. 18

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante. Contestualmente sono diminuiti in egual misura i minimi edittali riferiti al regime sanzionatorio.

I nuovi limiti previsti sono pari a:

  • 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021;
  • 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

Lotteria degli scontrini – Artt. 19 e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, già la Finanziaria 2017 prevede la possibilità per i contribuenti persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni e servizi (fuori dall’esercizio di impresa-arte-professione), presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione è stata differita l’operatività della norma all’1.7.2020.

Sulla base delle nuove norme, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto il contribuente fornisca all’esercente il proprio personale codice lotteria (tale codice è rilasciato al contribuente dal Portale Lotteria accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

L’esercente dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione/prestazione unitamente al codice lotteria del contribuente.

È confermato, per i contribuenti partecipanti alla lotteria, che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che, in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice lotteria, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Pur in assenza di sanzioni l’esercente deve porre molta attenzione a rifiutare il codice lotteria (se fornito dal contribuente-cliente). Le segnalazioni effettuate dall’acquirente nel Portale Lotteria sono utilizzate dall’AdE e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio di evasione (selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento).

Credito di imposta sulle commissioni addebitate per pagamenti elettronici (art. 22)

È confermato il riconoscimento di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività di impresa / lavoro autonomo a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

Il credito di imposta spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020. Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) del periodo di maturazione del credito ed in quelle successive comunque fino alla conclusione dell’utilizzo.

Il credito di imposta non sarà tassabile ai fini Irpef / Ires / Irap, non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, ma dovrà rispettare le condizioni ed i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 “aiuti de minimis”.

Gli importi spettanti agli esercenti come credito di imposta saranno comunicati direttamente dagli operatori “gestori” delle carte di credito/debito/prepagate. Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate ad un successivo intervento dell’AdE.

Sanzioni per mancata accettazione pagamento elettronico (art. 23)

In fase di conversione, è stata soppressa la norma che disciplinava la sanzione da applicare nei casi di mancata accettazione di pagamenti da effettuare con utilizzo di strumenti elettronici.

Reati tributari (art. 39)

L’articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità.

Viene introdotto, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).

La disposizione modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell’ente.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Reclusione da quattro a otto anni.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Reclusione da tre a otto anni

Dichiarazione infedele

Reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi

L'imposta evasa è superiore, complessivamente, a euro centocinquantamila.

Omessa dichiarazione

Reclusione da due a cinque anni

Chi non presenta, essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Reclusione da due a cinque anni

Chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Reclusione da quattro a otto anni

Chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

In sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate a: € 150.000 in caso di omesso versamento di ritenute dovute/certificate e € 250.000 in caso di omesso versamento dell’IVA.

Modifiche acconto irpef – ires- irap soggetti isa (art. 58)

È confermato che a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).

La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l’acconto 2019 è fatto salvoquanto già versato con la prima rata (40%). In pratica, per tale anno, la misura dell’acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

  • Data inserimento: 03.02.20