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LEGGE DI BILANCIO 2020

Le novità del collegato alla Finanziaria 2020 dopo la conversione in Legge – Parte Prima

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 dello scorso 24 dicembre la Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge n. 157/2019). L’intervento evidenzia le principali novità fiscali contenute così come convertite in Legge.

Accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione (art.1)

È confermato che, in caso di accollo del debito di imposta altrui, l’accollante deve procedere al pagamento delle imposte secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare il debito accollato con i propri crediti.

Cessazione partita Iva e inibizione alla compensazione (art.2)

È confermata l’esclusione dalla possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nei casi di notifica (da parte dell’AdE) del provvedimento di:

  • cessazione della partita Iva;

 

  • esclusione della partita Iva dall’elenco dei soggetti che effettuano operazione intraUE (Vies).

 

L’inosservanza del divieto comporterà lo scarto del modello F24. I crediti in questione potranno comunque essere chiesti a rimborso e/o riportati nella dichiarazione successiva.

Compensazioni crediti tributari (art.3)

È confermato che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24:

  • del credito IVA annuale / trimestrale;
  • del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive

per importi superiori a € 5.000 annui, potrà essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’AdE e dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Oltre alla possibile “sospensione” per 30 giorni delle compensazioni “a rischio”, nei casi di non osservanza della norma, l’AdE potrà applicare la sanzione quantificata:

  • al 5% per importi fino a € 5.000
  • a € 250 per importi superiori. 

Ritenute e compensazioni in appalti – subappalti (art.4)

Durante l’iter di conversione è stata completamente rivista la norma contenuta nella versione originaria. Con il nuovo testo è ora previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera/più opere o di uno/più servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (committenti) ad un’impresa in presenza dei seguenti requisiti:

  • di importo complessivo annuo superiore a € 200.000
  • caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice,
  • svolgimento dell’attività presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o di soggetti ad esso riconducibili in qualunque forma,

devono richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria ed alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’addizionale regionale/comunale all’Irpef trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio nel mese precedente unitamente ad un elenco nominativo (codice fiscale) con indicati il dettaglio delle ore prestate da ciascun dipendente in esecuzione dell’opera/servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente ( i dati sono sempre da considerare riferiti al mese precedente). 

A differenza del testo originario, è ora previsto che il versamento delle ritenute venga effettuato dalla stessa impresa appaltatrice/affidataria e dall’impresa subappaltatrice con distinti Modd. F24 per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.

Nei casi di inosservanza della norma e qualora sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi per le imprese appaltatrici/affidatarie o dalle imprese subappaltatrici il committente deve sospendere, finchè perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% dei corrispettivi maturati ovvero per un importo corrispondente alle ritenute non versate dandone comunicazione, entro 90 giorni, alla competente AdE.

In questi casi è preclusa all’azienda appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito almeno fino a quando non siano forniti i dati relativi ai dipendenti o non siano state versate integralmente le ritenute di Legge.

La documentazione all’impresa committente non dovrà essere trasmessa dalle aziende c.d. virtuose cioè in possesso di determinati requisiti attestati da specifica certificazione (una sorta di DURC fiscale) rilasciata dagli uffici competenti dell’AdE. 

Le imprese non in possesso della citata specifica certificazione non possono altresì utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati in relazione ai dipendenti utilizzati nell’esecuzione dell’opera/servizio in esecuzione del contratto.

  • Data inserimento: 27.01.20