LE NUOVE MODALITÀ DI NOTIFICA PER I CONTROLLI FISCALI SENZA RILIEVI
Con il Provvedimento n. 186444 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui verrà notificata al contribuente la conclusione con esito negativo (cioè senza rilievi) di un controllo fiscale avviato tramite questionari o inviti di comparizione.
Si tratta di un adempimento previsto dal nuovo comma 5-bis dell’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal DL n. 73/2022, nell’ottica di semplificare il dialogo tra Fisco e cittadini.
Quando un’attività istruttoria si conclude senza l’individuazione di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicarlo al contribuente entro 60 giorni dalla fine del controllo, a condizione che questi sia stato formalmente informato dell’avvio della procedura.
La comunicazione riguarda i controlli effettuati sulla base di:
- questionari o inviti ex art. 32 del DPR 600/1973;
- 51 DPR 633/1972 (IVA);
- 53-bis DPR 131/1986 (registro);
- 47 del D.Lgs. 346/1990 (successioni).
Attenzione: l’invio dell’esito negativo non preclude ulteriori attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Le nuove regole non si applicano invece ai controlli automatizzati o formali relativi alle dichiarazioni (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972).
Come avviene la comunicazione
In linea con l’obiettivo di semplificazione previsto dalla riforma fiscale, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i seguenti canali digitali per informare il contribuente:
- messaggistica push tramite l’app "IO", se attivato il servizio “Comunicazioni per te”;
- PEC, se disponibile un indirizzo valido;
- notifiche nell’area riservata dell’app o del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibili tramite SPID o altre credenziali.