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Approvo

Le novità del modello Iva 2013

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel modello Unico 2013.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013  va effettuata, in forma autonoma od unificata con il modello Unico,  esclusivamente in via telematica.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997).

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedura telematica e precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma.

La dichiarazione presentata entro il mese di febbraio esonera dall’obbligo di  presentare la comunicazione annuale Iva. Tuttavia è necessario prestare attenzione anche alle eventuali conseguenze negative.

Presentando la dichiarazione Iva, avviene l’assorbimento del credito Iva residuo 2011 nella dichiarazione annuale del 2012.  Se il credito Iva 2012 per effetto di tale assorbimento supera € 15.000, è richiesto il visto di conformità. Inoltre la trasformazione del credito Iva 2011 in credito 2012, svantaggia le società che nel triennio 2009 – 2011 hanno conseguito perdite fiscali e quindi sono di comodo nel 2012. Per queste ultime il credito Iva che emerge dalla dichiarazione  Iva 2012 non è rimborsabile né compensabile.

Non presentando invece tempestivamente, la dichiarazione annuale Iva , il credito residuo 2011 sarà compensabile fino alla presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2012.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIRAZIONE IN FORMA AUTONOMA

Sono in ogni caso obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva in via autonoma:

  • ·         società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
  • società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72), anche per periodi inferiori all'anno;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare, per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle procedure concorsuali;
  • soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72);
  • soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72);
  • particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;
  • soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2012, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata:

  • tra il 1 febbraio 2013 ed il 30 settembre 2013, se in  via autonoma;
  • entro il 30 settembre 2013, se in forma unificata.
VERSAMENTI

Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 16.3.2013 sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo arrotondato a € 10).

E’ possibile effettuare il versamento in forma rateale, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla 1ª, fino al 16.11.2013.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma unificata è possibile inoltre effettuare il versamento:

  • in unica soluzione entro la scadenza del Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/3;
  • ·         rateale, dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello Unico, maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successive al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla 1ª.

 

La presentazione dell’Iva in forma autonoma non consente, invece, di rateizzare il pagamento dell’imposta Iva a partire dalla data di pagamento delle imposte dovute in base al modello Unico , con la maggiorazione dello 0,40% (16/06 o 16/07). 

NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2013

1.       Il Quadro VA

Passando in rassegna i singoli quadri del modello, si evidenzia che nel Quadro VA della dichiarazione Iva 2013, è stato introdotto  il nuovo rigo VA15 per le società in perdita sistemica nel triennio 2009/2010/2011 che sono considerate presuntivamente non operative dal 2012, ai sensi dell’art. 2, co. 36-decies e undicies, D.L. 138/2011.

Il rigo VA14 è stato ridenominato “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 D.L. 98/2011”.

Le persone fisiche che intraprendono una attività di impresa o lavoro autonomo dal 01.01.2012 o che l’hanno intrapresa dopo il 31.12.2007 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 commi da 96 a 99 della legge 244/2007 e dell’art. 2 del DM 2.01.2008 oltre che dei requisiti stabiliti dall’art. 27 comma 2 del DL. 98/2011, possono accedere al regime dei cosiddetti “nuovi minimi”.

Il rigo VA14 deve essere compilato da coloro che a partire dal 01.01.2013 intendono avvalersi del regime in oggetto. La casella “1” va barrata per comunicare che trattasi dell’ultima dichiarazione Iva presentata in regime ordinario, prima dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio.

I “nuovi minimi” (art. 27,commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) devono effettuare la rettifica della detrazione Iva a credito con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2012.

Nel campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva già detratta, in relazione al mutato regime fiscale. L’importo della rettifica non va ricompreso a rigo VF56.

L’imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un’unica soluzione ovvero in 5 rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497, periodo di riferimento 2012.

L’unica o 1ª rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA ( 16.03.2013) e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva, pertanto la seconda rata va versata entro il 17.06.2014.

E’ esclusa la possibilità di effettuare il versamento in esame entro il termine previsto per il saldo del mod. UNICO ovvero di usufruire della rateizzazione.

I casi di passaggio al regime fiscale di vantaggio nel 2013 è limitato ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2007 optando per :

-         il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria;

-         il regime delle nuove iniziative produttive

e intendono transitare nel nuovo regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua.

Sezione 3 del Quadro VA Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

La Sezione 3, è riservata all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in essere nel periodo d’imposta 2012.

Questa sezione è riservata agli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi o compensi non superiore a € 5.000.000 che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi indicano gli estremi identificativi dei rapporti finanziari.

Per tali soggetti le sanzioni amministrative previste per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e di documentazione delle operazioni, sono ridotte alla metà.

2.       Il Quadro VE

Nel Quadro VE è stato soppresso il rigo riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 20%.

Se vi fosse necessità di indicare comunque l’imposta per fatture ad esempio differite, va incluso l’importo nel rigo dedicato all’aliquota al 21% (rigo VE22) e l’1% di differenza va imputato al rigo «Variazioni e arrotondamenti» (rigo VE 24).

Rigo VE34

Nella Sezione 4, nel rigo VE34, vanno dettagliate le cessioni in applicazione del reverse charge.  Il campo “5” è stato ridenominato «Cessioni di fabbricati», a seguito delle modifiche introdotte negli artt. 10, nn. 8-bis e 8-ter e 17, co. 6, lett. a-bis, dall’art. 9, D.L. 83/2012 che ha esteso l’applicazione del reverse charge anche ai fabbricati abitativi

Rigo VE36

Il rigo VE36, è riservato all’esposizione delle operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi. In tale rigo è stato introdotto il campo “3” per le operazioni effettuate in applicazione del nuovo regime “Iva per cassa” (art. 32-bis, D.L. 83/2012) in vigore dal 1° dicembre 2012 .

 

 

3.       Il Quadro VF

Nella Sezione 1, è stato soppresso il rigo con aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal 17.9.2011 dal D.L. 138/2011).

Nel rigo VF19 è stato inserito il campo “3” , per indicare gli acquisti registrati nell’anno , ma con Iva detraibile negli anni successivi ,effettuati dai contribuenti che hanno optato per il regime dell’Iva per cassa, di cui all’art. 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1° dicembre 2012.

Si ricorda che nel caso di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario , nelle dichiarazione Iva relativa all’anno in cui questo è avvenuto, la rettifica della detrazione, al netto della parte già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica di ingresso va indicata a rigo VF56.

4.       Il Quadro VL

Nella Sezione 3 del rigo VL29, è stato inserito il campo “3”, per l’esposizione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali.

Il rigo VL40, invece, è stato ridenominato «Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in  eccesso del credito», per consentire l’esposizione dei versamenti relativi anche ad anni precedenti, effettuati dal contribuente a seguito di utilizzo in eccesso del credito Iva annuale.

5.       Il Quadro VX

Se dalla dichiarazione annuale Iva emerge un credito , il contribuente può:

-         utilizzarlo in detrazione;

-         richiederlo a rimborso.

L’utilizzo del credito Iva può avvenire;

-         computandolo in detrazione nell’anno successivo nelle liquidazioni periodiche, senza limiti di importo;

-         mediante compensazione orizzontale con altre imposte o contributi, nel limite di € 516.456,90 ovvero € 1.000.000 per i subappaltatori nel caso in cui il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni di subappalto.

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata dal 1° giorno del periodo successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro.

La compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel modello F24, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

In caso di utilizzi superiori a € 15.000, alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale Iva senza il visto di conformità, al quale è pertanto concessa la facoltà di utilizzare il credito in compensazione fino al limite di € 15.000, può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva “nei termini” completa del visto.

Se la dichiarazione Iva viene presentata regolarmente in via autonoma con visto di conformità, e poi, per errore, viene ripresentata allegata al modello Unico senza visto di conformità, le compensazioni per importi superiori a 15.000 € effettuate successivamente alla presentazione del Mod. Unico sono scartate dal sistema.

La presentazione della seconda dichiarazione Iva, infatti, fa presumere la volontà di correggere eventuali errori od omissioni della dichiarazione originaria, per questo viene considerata correttiva nei termini, e quindi sostitutiva della precedente.

Il contribuente, allora, può alternativamente:

  • annullare l’invio del Modello Unico  e rispedirlo senza allegare la dichiarazione annuale Iva, ripristinando in tal modo l’efficacia del Mod. Iva originariamente presentato in forma autonoma ( purché entro i termini di presentazione ordinari);
  • presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma, sostitutiva di quella presentata unificata con il modello Unico,munita del visto di conformità.

A questo punto, le compensazioni di importo > a € 15.000 tornano ad essere possibili, dal 16 del mese successivo a quello della regolarizzazione.

Il limite alla compensazione è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale), inoltre il limit intende riferito all’anno di maturazione del credito, non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

Il Quadro VR è stato soppresso e, pertanto, a partire dall’anno di imposta 2012, la richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del Quadro VX.

Nel caso di presentazione della dichiarazione unificata, è possibile richiedere il rimborso compilando il Quadro RX di Unico 2013

 

Il rigo VX4 viene implementato con la previsione di nuovi campi, attraverso i quali fornire tutte le informazioni necessarie per l’erogazione del rimborso del credito Iva.

I nuovi campi introdotti, da 2 a 8, riguardano:

-         l’importo da liquidare mediante procedura semplificata;

-         la causale del rimborso;

-         il possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione prioritaria del rimborso;

-         la condizione di subappaltatore nel settore edile;

-         l’attestazione di operatività della società;

-         la condizione di affidabilità e solvibilità per l’esonero dalla prestazione della garanzia;

-         l’importo erogabile senza garanzia.

In sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva il contribuente può scegliere che l’erogazione del rimborso avvenga

-         tramite l’agente della riscossione , in conto fiscale;

-         tramite l’Ufficio. 

La scelta di avvalersi della procedura semplificata si esprime compilando il campo “2” del rigo VX4.

Il limite massimo rimborsabile dall’Agente della riscossione con la procedura semplificata è pari a € 516.456,90 ovvero 1.000.000 per i subappaltatori con volume d’affari composto per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Se il contribuente non ha optato per il rimborso in conto fiscale , il rimborso viene erogato in via ordinaria direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Al fine di accelerare i tempi di rimborso è necessario prestare attenzione alla compilazione del Rigo VX4 , campo “2” . Nel campo “2” va indicata la parte di  rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata tramite l’agente della riscossione. Tale importo, cumulato con le somme che si intendono compensare nell’anno 2013 con il modello F24, non e all’utilizzo del credito Iva si

possono superare complessivamente 516.456,90 ovvero 1.000.000 per i subappaltatori.

La differenza sarà rimborsata, nei modi ordinari, dall’Agenzia delle entrate.

In caso di cessazione dell’attività, il rimborso avviene esclusivamente tramite il canale ordinario attraverso l’Agenzia delle entrate, in tal caso non va perciò compilato il campo “2” del rigo VX4.  

Nel rigo VX4, campo “3”, vanno indicati i requisiti che stanno alla base della richiesta di rimborso presentata.

Il contribuente ha diritto al rimborso in caso di:

-         cessazione dell’attività;

-         al ricorrere di determinate condizioni previste dall’art. 30, comma 3, del DPR 633/72 , quando l’eccedenza detraibile supera € 2.582,28.

Le condizioni sono le seguenti:

-         l’aliquota media sulle operazioni passive è superiore a quella sulle operazioni attive, maggiorata del 10% (art.30, co.3, lett. a) del DPR n.633/72);

-         le operazioni non imponibili sono superiori al 25% di tutte le operazioni effettuate (art.30, co.3, lett. b), del DPR n.633/72);

-         per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ai sensi dell’art.30 co.3, lett. c), del DPR n.633/72.

-         sono effettuate operazioni escluse da Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n.633/72, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni attive effettuate (art.30, co.3, lett. d), del DPR n.633/72);

-         il soggetto passivo non residente è identificato ai fini Iva in Italia direttamente ex art.35-ter del DPR n.633/72 o tramite rappresentante fiscale (art.30, co.3 lett. e), del medesimo Decreto).

Erogazione prioritaria del rimborso

l nuovo rigo VX, campo 4 è riservato ai contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso, entro 3 mesi dalla richiesta. Trattasi di alcune categorie di contribuenti individuati con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.  Tali soggetti sono:

-         i subappaltatori del settore edile che effettuano in modo prevalente, nel periodo di riferimento della domanda di rimborso, prestazioni di servizi con il meccanismo del reverse charge ( art. 17, comma 6) - Codice “1”;

-         soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice ATECOFIN 2004 37.10.1; - Codice “2”;

-         soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi, codice ATECOFIN 2004  27.43.0 -Codice “3”;

-         soggetti che producono alluminio e semilavorati, codice ATECOFIN 2004  27.42.0; Codice “4”;

 

6.       Il Quadro VO

La Sezione 1 è stata implementata con l’introduzione del rigo VO15 per i  contribuenti interessati a comunicare l’opzione per il nuovo regime dell’Iva per cassa.

Nella sezione 3, sono stati previsti i righi:

-         VO33  ove la casella “1” è riservata ai soggetti che pur avendo i requisiti per accedere al regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011 hanno optato, dal 2012, per l’applicazione del regime ordinario.  La casella “2” invece va compilata dai soggetti che pur avendo i requisiti per l’applicazione del regime in oggetto hanno optato, dal 2012, per l’adozione del “regime contabile agevolato” di cui all’art. 27, comma 3, del DL 98/2011.

-         VO34, riguarda la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti che, pur essendo in possesso dei requisisti per l’applicazione del “regime contabile agevolato” hanno ritenuto di non avvalersene ed hanno scelto il regime ordinario. (Per regime ordinario si intende anche la contabilità semplificata con liquidazioni e versamenti Iva periodici) .

-         VO35, la casella “1” èriservata ai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31.12.2007 e che, pur avendo i requisiti, non si sono avvalsi del vecchio regime per i contribuenti minimi (ex art. 1, co. 96- 117, L. 244/2007). L’opzione vincolava per un triennio.

Coloro che, scaduto il vincolo triennale , a partire dal 2012 hanno adottato il regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011 devono barrare la casella 1 per comunicare la scelta operata. La casella “2”, invece va barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31.12.2007 optando per il regime ordinario ed ora , scaduto il triennio di permanenza obbligatoria, intendono revocare l’opzione al fine di potersi avvalere del “regime contabile agevolato” di cui all’art. 27, co. 3, D.L. 98/2011( detto anche degli ex minimi). Barrando la casella comunicano la scelta già operata dal 01.01.2012.

  • Data inserimento: 27.03.13
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 983