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Approvo

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Obbligo di comunicazione preventiva – Prime indicazioni operative

Sull’argomento, introdotto dalla conversione in Legge del Decreto Fiscale (D.L. 146/2021), sono state emanate le prime istruzioni operative da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Nel dettaglio, l’articolo 13 D.L. 146/2021, ha previsto l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Con la Nota prot. n. 29 datata 11 gennaio, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo. Da sottolineare il fatto che l’obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).

Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:

  • in essere alla data dell’11.01.2022, nonché
  • per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati

in assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.

Per tutti i rapporti avviati dopo l’11.01.2022 (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

In attesa dell’aggiornamento delle procedure, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale in ragione del luogo dove si svolge la prestazione (l’elenco completo è in allegato). Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall’articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir. 

Sono invece esclusi dall’obbligo:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. “prestazioni occasionali” gestite con il “libretto di famiglia”), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nell’articolo 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti dal Decreto PNRR specifici obblighi di comunicazione.

In caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova

  • Data inserimento: 17.01.22