La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro
La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 “Testo Unico”, prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. Il DLgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.
Ciò premesso si riportano di seguito gli aspetti salienti relativi alla sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro.
Quali operatori rientrano nell’obbligo?
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
- nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
- qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.
In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).
Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.
Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione con strumentazione, l’obbligo scatta solo al superamento di valori definiti.
Per altri – in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici – la definizione dell’obbligo è meno chiara e va preceduta da un’accurata valutazione del rischio.
Non sempre, quindi, è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.
In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.
Per semplificare l'identificazione delle attività a rischio proponiamo sotto un elenco dei comparti dove è più probabile, in alcuni casi praticamente certo, esistano situazioni che comportano l'obbligo del controllo sanitario dei lavoratori esposti.
Non è però da escludere la necessità di fare le visite anche in altri comparti o in altre lavorazioni: per questo consigliamo, in caso di dubbio, di rivolgersi all’Area Tecnica-Ufficio Sicurezza di Confartigianato Vicenza.
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria e in quali momenti va effettuata?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:
- visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;
- visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;
- visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa.
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
I requisiti del medico competente
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal “medico competente” (definito talvolta anche come medico di fabbrica).
In primo luogo sembra opportuno sottolineare, al fine di fugare eventuali dubbi sull’argomento, come la sorveglianza sanitaria aziendale competa esclusivamente a personale medico in possesso dei requisiti e titoli previsti dalla legge come, per esempio, una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Inoltre i medici in possesso dei requisiti suddetti dovranno essere iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.
E’ quindi consigliabile accertarsi della qualifica e competenza del professionista che si va a scegliere.
Gli obblighi del medico e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Uno degli ambiti in cui il Dlgs 81/08 ha maggiormente innovato rispetto alla normativa precedente è quello degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria che sono ripartiti, e si intersecano, tra datore di lavoro e medico competente.
Il Dlgs 81/08 enfatizza ulteriormente gli aspetti “consulenziali” del medico competente aumentandone la responsabilità con l’attribuzione di nuovi obblighi, alcuni dei quali precedentemente in carico la datore di lavoro.
In sostanza si può dire che al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, di mettere il medico competente nelle condizioni ideali per operare e di controllare che il medico svolga correttamente il compito affidatogli.
Nello specifico il datore di lavoro deve:
- nominare il medico competente – si ricorda in proposito che in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il nominativo del medico va indicato nel documento di valutazione dei rischi, documento che sua volta il medico deve sottoscrivere essendo tra i soggetti che collaborano all’effettuazione della valutazione dei rischi;
- comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione – assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dimissioni di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (per consentire al medico di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi)
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- richiedere al medico l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio sollecitare il medico formalmente nel caso in cui non rispetti la programmazione delle visite)
- sostenere tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
Da parte sua il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia (medico o azienda) deve essere concordato tra medico e datore di lavoro
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso
- consegna al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria che lo riguarda informandolo circa la necessità di conservare la documentazione stessa
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi, dandone in quest’ultimo caso comunicazione al datore di lavoro che provvederà ad annotare la diversa periodicità sul documento di valutazione dei rischi
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?
La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.
Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.
Le visite mediche tramite il servizio proposto da Confartigianato Vicenza/FAIV
Per informazioni e per l’effettuazione delle visite mediche è possibile contattare il settore sicurezza sul lavoro di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168430 – 168486 – 168420 - e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Tabella indicativa delle lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria
COMPARTO |
LAVORAZIONI/MANSIONI A RISCHIO (1) |
Servizi alla persona, PARRUCCHIERI |
Operatore in salone |
Servizi alla persona, ESTETICA |
Operatore addetto trattamenti (massaggi, ricostruzione unghie svolti in modo continuativo nella mansione) |
Alimentaristi, PANIFICATORI |
Operatore in laboratorio |
Alimentaristi, PASTICCERIA |
Operatore in laboratorio |
Alimentaristi, SALUMIFICI, LAV. CARNI |
Operatore in laboratorio |
Metalmeccanico, METALLI PREZIOSI |
Operatore in laboratorio |
Metalmeccanico, LAVORAZIONI MECCANICHE |
Operatore in officina |
Metalmeccanico, CARPENTERIE |
Operatore in officina |
Metalmeccanico, IMPIANTI |
Operatore installatore/manutentore di impianti |
Metalmeccanico, AUTOCARROZZERIE |
Operatore in officina o verniciatura |
Metalmeccanico, AUTORIPARATORE |
Operatore in officina |
Lapidei, MARMO, PIETRA, GRANITI |
Operatore in laboratorio e/o cantiere |
Edili, COSTRUZIONI |
Operatore di cantiere |
Edili, MOVIMENTO TERRA |
Operatore di cantiere |
Edili, AFFINI |
Operatore di cantiere |
Legno, PRODUZIONE ARREDAMENTI, SERRAMENTI |
Operatore in laboratorio e/o cantiere |
Legno, PRODUZIONE IMBALLI |
Operatore in laboratorio |
Legno, AFFINI |
Operatore in laboratorio |
CONCIA |
Operatore in laboratorio |
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA |
Operatore in laboratorio |
CERAMICA |
Operatore in laboratorio |
VETRO |
Operatore in laboratorio |
MANUTENZIONE DEL VERDE |
Operatore di cantiere |
PULIZIE |
Operatore addetto pulizie |
TRASPORTI |
Operatori di magazzino, autisti |
Grafica, stampa, TIPOGRAFIE |
Operatore in laboratorio |
Grafica, cartotecnica, SCATOLIFICI |
Operatore in laboratorio |
Grafica, ELABORAZIONI GRAFICHE AL PC |
Operatore computer grafica |
FOTOGRAFI |
Operatore computer grafica |
PULITINTOLAVANDERIE |
Operatore in laboratorio |
CONFEZIONI |
Operatore in laboratorio |
TESSILE |
Operatore in laboratorio |
ELETTROMECCANICA |
Operatore in laboratorio |
Note:
- Indipendentemente dal settore di attività, chi fa lavoro d'ufficio deve essere sottoposto a visita medica solo se trascorre più di 20 ore alla settimana al computer.