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LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO BLOCCA CESSIONI

La ripartizione dell’utilizzo in compensazione in 10 rate annuali

Per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 (superbonus) l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è ordinariamente previsto in 5 / 4 rate annuali.

Con il “Decreto Aiuti-quater”, è stata introdotta la possibilità di ripartire ed utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 5 / 4) il credito sorto a seguito delle predette opzioni.

Il Legislatore interviene disponendo che la possibilità di rateizzare il credito in 10 rate annuali è applicabile:

  • anche ai crediti sorti a seguito degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75% e interventi rientranti nel c.d. “Sisma bonus” e “Sisma bonus acquisti”;
  • ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.3.2023 (anziché entro il 31.10.2022) e non ancora utilizzati.

Resta fermo che, come originariamente previsto, la scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con un’apposita Comunicazione.

I crediti di imposta fruibili in 10 anni

È stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (n. 132123 del 18 aprile) con le regole per allungare la rateizzazione dei crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura.

L’opzione è esercitabile sulla Piattaforma dal 2 maggio 2023 direttamente dal fornitore o cessionario, posticipato al 2 luglio tramite intermediario.

La rateizzazione in dieci annualità riguarda la quota residua di ciascuna rata annuale non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione.

In pratica, come specificato nel punto 3.1 del provvedimento, potrà essere rateizzata anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile e la restante parte della stessa rata potrà essere oggetto della maggiore diluizione anche in un momento successivo.

La norma originaria riguardava il solo superbonus, con comunicazioni di opzione trasmesse fino al 31 ottobre 2022; la modifica normativa intervenuta ha ampliato tale facoltà alle comunicazioni di opzione trasmesse fino al 31 marzo 2023 ed esteso l’opzione anche alle altre detrazioni fruibili in 5 anni (sismabonus e superamento/eliminazione barriere architettoniche) determinando l’adozione di un doppio regime temporale, disciplinato nel punto 2.2 del provvedimento direttoriale, secondo cui la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzioni per la prima cessione/sconto trasmessi all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022 relativamente al superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzioni inviate all’Agenzia delle entrate:
  • dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relativamente al superbonus;
  • fino al 31 marzo 2023 relativamente al sismabonus e al superamento/eliminazione barriere architettoniche.

L’opzione per la maggiore rateizzazione potrà riguardare anche altri crediti acquisiti nel tempo, purché sempre scaturenti da comunicazioni di opzione trasmesse entro il 31 ottobre 2022 o 31 marzo 2023, per le specifiche detrazioni come sopra indicato.

Si evidenzia che la “spalmatura” avviene per singola rata annuale e ogni rata residua viene eventualmente ripartita in 10 rate di pari importo, di cui la prima decorrente dall’anno successivo.

Tale opportunità diventa particolarmente utile per recuperare la quota di credito d’imposta “superbonus” riferita all’anno 2022, la cui comunicazione di opzione è stata trasmessa dal beneficiario della detrazione entro il 31 ottobre 2022.

Tale quota annuale, che non è stata utilizzata entro il 31 dicembre 2022 (e che, per effetto dell’articolo 121, comma 3, terzo periodo, sarebbe persa) può essere ora frazionata in 10 quote annuali compensabili dal 2023.

Per meglio comprendere quanto esposto, si fornisce un esempio di applicazione per evidenziare l’effetto della norma nel caso di un intervento da superbonus effettuato e pagato nel 2021, con sconto in fattura concesso dal fornitore che ha generato un corrispondente credito d’imposta di 10.000 euro; comunicazione di opzione da parte del beneficiario della detrazione trasmessa il 29 aprile 2022 (o in altra data, mediante l’istituto della remissione in bonis, non successiva, comunque, al 31 ottobre 2022):

  • il credito d’imposta di 10.000 euro è utilizzabile in 5 rate (2.000 euro ciascuna) nel 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  • Entro il 31/12/2022 il fornitore ha utilizzato solo parte della quota 2022 (prima quota annuale) per 500 euro.
  • Il fornitore può optare con la nuova funzionalità (dal 2 maggio 2023) per una diluizione decennale della residua quota annuale 2022 (1.500 euro), frazionando la stessa in 10 rate di 150 euro ciascuna, decorrenti dal 2023 fino al 2032. Tali dieci quote non possono essere ulteriormente rateizzate e neppure cedute.
  • Il fornitore può mantenere la ripartizione delle originarie ulteriori 4 rate di 2.000 euro ciascuna (scadenti nel periodo 2023-2026), oppure decidere, anche in un successivo momento, di effettuare la diluizione di ogni singola quota annuale di 2.000 euro (anche in parte) in 10 anni.

Quindi, la singola rata 2023 di 2.000 euro (utilizzabile nel corso del 2023), potrà essere rateizzata in 10 rate di 200 euro ciascuna, decorrenti dal 2024 fino al 2033; la singola rata 2024 di 2.000 euro potrà essere rateizzata in altrettante 10 rate di 200 euro ciascuna, decorrenti dal 2025 fino al 2034, e così via.

  • In considerazione del fatto che l’opzione per il frazionamento decennale comporta lo slittamento di un anno nella compensazione, può essere opportuno attendere la fine dell’anno di utilizzo “per avere contezza dei crediti residui non compensabili” e spalmare nei 10 anni solo la quota annuale residua.

Relativamente all’originaria quota 2023, quindi, il fornitore potrà già nello stesso anno fruirne in compensazione (ad esempio per 1.200 euro) e rateizzerà il solo residuo di 800 euro (che verrebbe perso se non utilizzato entro il 31/12/2023) in 10 rate di 80 euro ciascuna, con primo utilizzo a decorrere dal 2024 fino al 2033. La medesima scelta di rateizzazione effettuata all’inizio del 2023 ne precluderebbe, per tutto l’anno, la compensazione.

In data 2 maggio 2023 l’AdE ha provveduto ad aggiornare la “Guida all’utilizzo della piattaforma crediti” che, alle pagine da 27 a 34, rende note le modalità attuative della norma prevista dal D.L. Aiuti Quater.

Per effetto della ripartizione in 10 anni della rata annuale, verranno attribuiti nuovi codici tributo che sono stati istituiti con risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 ed in particolare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 15.05.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5826