Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Importanti novità per distributori e installatori di AEE

Distributori, installatori, centri di assistenza hanno l’obbligo di registrare i luoghi di deposito dei RAEE al Centro di coordinamento dei RAEE e comunicare i quantitativi raccolti

Con la Legge 147/2025 del 3 ottobre 2025, di conversione del D.L. 116/2025, sono introdotte alcune importanti novità per i distributori, gli installatori ed i centri di assistenza, in merito alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La prima riguarda l’introduzione di un’ulteriore semplificazione della raccolta dei RAEE: al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.

La seconda riguarda l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie ai distributori che non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…) dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati. L’importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro, mentre per l’inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà.

Si riporta il link dell’informazione data dal Centro di coordinamento dei RAEE, che rimanda all’area riservata per la registrazione dei depositi preliminari e alla comunicazione dei quantitativi di RAEE raccolti:

https://www.cdcraee.it/news/in-g-u-il-decreto-legge-terra-dei-fuochi-le-novita-per-i-distributori-di-aee/

Settore Ambiente e Certificazioni – Chiara Zocca – tel. 0444/168474

  • Data inserimento: 03.11.25