Imballaggi e rifiuti di imballaggio: Regolamento PPWR UE 2025/40
Il 12 agosto 2026 scattano operativamente i primi obblighi del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che è entrato in vigore l’11 febbraio 2025.
Il regolamento ha l’obiettivo di armonizzare il quadro normativo frammentato delle singole legislazioni nazionali, introducendo prescrizioni di sostenibilità ambientale ed etichettatura comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il PPWR si svilupperà negli anni, con successive integrazioni e adeguamenti normativi, fino all’anno 2040.
Obiettivi principali:
- Prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
- Riutilizzo e ricarica degli imballaggi;
- Raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- Contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica;
- Etichettatura armonizzata.
A chi è rivolto:
I soggetti coinvolti sono tutte le figure presenti lungo la catena di approvvigionamento: fornitore, fabbricante, importatore e distributore.
Il Regolamento prevede obblighi differenti a seconda del ruolo rivestito.
- Fornitore: fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;
- Fabbricante:
- fabbrica imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale;
- fornitore di imballaggi o prodotti imballati, con nome e marchio commerciale della microimpresa committente che si trova nello stesso Stato membro;
- Importatore: immette sul mercato dell'Unione Europea un imballaggio originario di un Paese terzo;
- Distributore: mette un imballaggio a disposizione sul mercato.
Il Regolamento prevede che sia identificato un unico fabbricante nella catena di approvvigionamento.
Ambito di applicazione:
Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio.
Obblighi dal 12 agosto 2026:
- Fabbricante: deve effettuare la valutazione della conformità degli imballaggi e redigere la dichiarazione di conformità, secondo le procedure indicate nel regolamento (Allegato VII e Allegato VIII). Uno dei requisiti da rispettare per la conformità riguarda i limiti di sostanze contenute negli imballaggi, quali piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, oltre ai PFAS nel caso di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari;
- Fornitore: è tenuto a fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla redazione della dichiarazione di conformità, compresa la documentazione tecnica;
- Importatore: prima di immettere sul mercato gli imballaggi, si assicura che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e che abbia redatto la documentazione tecnica;
- Distributore: deve esercitare la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente Regolamento.
Per ulteriori informazioni, compilare il form di contatto, che sarà gestito direttamente da Confartigianato Imprese Vicenza.

