Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Fattura Elettronica

Dichiarazione d'intento - come fare per la fattura elettronica

Come vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute in fattura elettronica? E se ne ho più d'una? Partiamo evidenziando che per l'operazione coperta da due diverse dichiarazioni d'intento, nella relativa fattura, vanno indicati “gli estremi di entrambe le dichiarazioni d'intento", sia la dichiarazione nella quale è indicato il plafond insufficiente a coprire l'imponibile dell'operazione che si vuole porre in essere, sia quella che “integri” il medesimo plafond (risposta d'interpello n. 126/2018). Ciò premesso, gli operatori si interrogano più in generale su quali riferimenti riportare e quali campi compilare.

La norma - L'art.1 D.L. 746/1983 prevede che “gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa” e prevede che tanto l’esportatore abituale quanto il fornitore devono progressivamente numerarla e annotarla, entro 15 giorni, nei rispettivi registri. La dichiarazione in questione è quella da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica da consegnare al fornitore, unitamente alla ricevuta stessa. La ricevuta contiene una stringa di 17 + 6 caratteri che rappresenta il protocollo attributo dall'Agenzia delle Entrate; protocollo che il fornitore deve peraltro riportare nell'elencazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva. Quali sono quindi gli estremi da riportare in FE e dove?

FAQ dell'Agenzia delle Entrate - La risposta è in due FAQ. Nella prima (la n. 14 di novembre) è precisato che l'informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio, il campo “Causale”. L'esemplificazione grafica prodotta a tal riguardo richiama in forma descrittiva “lettera d'intento n. 10 del 15.01.2019”. Si ritiene che il numero sia quello attribuito dall'esportatore dichiarante ma va da sé che nulla vieta (come fanno alcuni) di indicare entrambi i protocolli (es. “Vostra d.i. n. 10 del 15.01.2018 - nostro protocollo n. 3/2019”). Con una successiva FAQ (la n. 49 di dicembre) è stata anche confermata la possibilità (ferma restando l'esemplificazione sugli estremi) di agire a livello di “singola linea fattura” usando il blocco “Altri dati gestionali”.

Indicazioni di Assosoftware - Parzialmente in linea con questa seconda soluzione sono le indicazioni elaborate da Assosoftware (specifiche arricchite 01.04 di ottobre) dove si propende per l'utilizzo dei campi contenuti nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. 

Chi avrà ragione? Il contribuente può semplicemente riportare quello che meglio gli riesce anche nei righi descrittivi della fattura giacché i diversi protocolli sono comunque riconducibili alla stessa dichiarazione d'intento. Tutto ciò fino a nuovo ordine giacché, come precisato in occasione dell'audizione 7.11.2018 al PDL 1074, l'Agenzia sta lavorando a un progetto specifico mirato a consentire una verifica dei requisiti (in materia di plafond), valorizzando i dati che saranno forniti attraverso la fattura elettronica.

  • Data inserimento: 08.04.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4141