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Entro il 30 ottobre la comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti.

Il 30 ottobre scade il termine per la presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti dai soci 2014.

Entro tale data quindi bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi:

  • ai beni dell’impresa concessi in godimenti a soci o familiari;
  • ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale che collettiva purché residenti. In particolare:

  • imprenditore individuale;
  • società di persone (snc, sas)
  • società di capitali (spa, srl e sapa)
  • società cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

La comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari.

La comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari può essere effettuata, in via alternativa:

  • dall’impresa concedente;
  • dal socio;
  • dal familiare dell’imprenditore.

La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso nel periodo di imposta. Sono previste diverse esclusioni dall’obbligo di comunicazione e in particolare:

  • beni concessi in godimenti agli amministratori
  • beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit;
  • beni di società o enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci se utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali;
  • alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessa ai propri soci;
  • beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi;
  • beni diversi dalle autovetture, altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili ed immobili se di valore non superiore ad € 3.000 al netto di iva.

La comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni.

L’agenzia delle Entrate ha previsto che i soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che abbiano concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni. La comunicazione può essere inviata solo dal soggetto titolare del reddito di impresa che riceve l’apporto per finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600.

Sono esonerati dall’adempimento le imprese in contabilità semplificata che non sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività o quando l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi all’apporto (ad es. quando il finanziamento è stato effettuato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata).

  • Data inserimento: 21.09.15
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 2206