EMISSIONI IN ATMOSFERA: rinnovo delle autorizzazioni
Come noto, con l’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale approvato con D.Lgs. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” sono state abrogate le precedenti normative in materia di emissioni nell’atmosfera, introducendo modifiche e nuove scadenze riguardanti le autorizzazioni all’esercizio.
Il Testo Unico Ambientale è entrato in vigore il 29 aprile 2006, per cui tutte le autorizzazioni rilasciate da tale data devono essere rinnovate.
Allo scopo si ricorda che la durata delle autorizzazioni emesse è di 15 anni per cui, come detto, le autorizzazioni:
- rilasciate nel 2006 dovevano essere rinnovate entro il 2021,
- rilasciate nel 2007 dovevano essere rinnovate entro il 2022,
- rilasciate nel 2008 dovevano essere rinnovate entro il 2023,
- rilasciate nel 2009 dovevano essere rinnovate entro il 2024,
- rilasciate nel 2010 devono essere rinnovate entro il 2025,
- rilasciate nel 2011 devono essere rinnovate entro il 2026,
e così via.
La normativa dispone che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, anche per dare modo all’Ente preposto di rispettare i tempi di istruttoria a fronte di più richieste ricevute.
Ai fini del rinnovo, vengono comprese:
- l’autorizzazione rilasciata in via ordinaria allo stabilimento della ditta richiedente, con apposito decreto;
- l’autorizzazione di carattere generale alla quale la ditta ha aderito. In questo caso l’autorizzazione decorre dalla data di adesione.
Si ricorda che se in seguito all’ottenimento o all’adesione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata fatta una nuova domanda di autorizzazione perché sono intervenute modifiche sostanziali o un trasferimento in altra sede o altre situazioni soggette all’ottenimento di un nuovo provvedimento (e non un semplice aggiornamento al provvedimento in essere), la nuova scadenza da considerare dovrà fare riferimento alla data della nuova autorizzazione o alla nuova data di adesione.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta difatti il decorso di un nuovo periodo di 15 anni.
Vale la pena di sottolineare che le imprese che non provvederanno al rinnovo della propria autorizzazione entro la scadenza prevista saranno considerate, da questa data, in esercizio senza autorizzazione essendo decaduta la precedente e saranno pertanto passibili di pesanti sanzioni anche di tipo penale.
Data l’importanza dell’adempimento il nostro Settore Ambiente è a disposizione, anche per una semplice informazione a riguardo, contattando lo 0444/168508 oppure lo 0444/168479 o in alternativa, mandando una e-mail al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.