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Elenco Vies per le operazioni intracomunitarie.

La scelta va comunicata all’Agenzia delle Entrate.

 

Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre viene data attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. n. 78/10, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, al fine di contrastare le frodi Iva internazionali.

Il D.L. n. 78 del maggio 2010 ha infatti introdotto significative novità relativamente ai dati da fornire con la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e alle successive variazioni e, in particolare, è stato introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, con l’obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Nei provvedimenti sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.

I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi ultimi adempienti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati, sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

  • Data inserimento: 28.03.11