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Approvo

Edilizia artigianato. Siglato il nuovo contratto collettivo regionale. (Errata corrige)

Si ripubblica la notizia n. 2753 del 22.06.2016 a seguito di un refuso relativo alla quota di versamento SANI.IN.VENETO per il settore edile.

Il 15 giugno u.s., tra Confartigianato del Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali di settore, è stato stipulato l’Accordo di rinnovo del contratto collettivo regionale e che si applica alle aziende artigiane e alle piccole imprese del settore edilizia ed affini.

Il nuovo Accordo pone una forte attenzione alle materie della formazione e della sicurezza sul lavoro, considerati fattori strategici di sviluppo e di riqualificazione delle imprese del settore e di tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti. In questo senso va evidenziato, da un lato, il rafforzamento del ruolo del Comitato Regionale per la Formazione nella definizione delle attività formative, dall’altro, la razionalizzazione dell’offerta formativa per gli addetti del settore.

Con riferimento al mercato del lavoro, l’accordo interviene in materia di contratti a termine e di apprendistato professionalizzante, prevedendo, nel primo caso, l’esclusione dal computo dei contratti di durata (almeno) trimestrale dai limiti previsti dal CCNL e stabilendo, nel secondo caso, un trattamento economico in favore degli apprendisti percettori di NASpI, ASDI e DIS-COLL pari al 96% del livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato.

L’accordo di rinnovo segna la definita adesione del settore edile al sistema di assistenza sanitaria integrativa del comparto artigiano Veneto (SANI.IN.VENETO), superando la fase di sperimentazione in materia avviata con il protocollo del 9 aprile 2014.

Di seguito è proposta una sintesi delle parti principali del nuovo CCRL.

DECORRENZA E DURATA

Il CCRL decorre dal 15 giugno 2016 ed avrà validità fino al 30 settembre 2018. Per quanto non modificato dal nuovo accordo di rinnovo, rimane in vigore la normativa contenuta nel CCRL del 9 aprile 2014.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Il CCRL prevede una razionalizzazione delle attività di formazione in sicurezza che, d’ora on poi, saranno finanziate da EDILCASSA Veneto attraverso le risorse del Fondo Regionale Sicurezza (Fondo 1%). Vi rientrano anche le attività di primo soccorso, prevenzione incendi  RSPP e altri corsi obbligatori precedentemente finanziati con le risorse del Fondo per la formazione professionale edile (Fondo 0,20%)

Il Comitato Regionale per la Formazione è incaricato di redigere entro il 16.09.2016 un testo unico delle attività formative finanziate da Edilcassa, diretto all’omogeneizzazione delle diverse discipline contrattuali in materia ad esempio di formazione ponteggi e corsi attrezzature. Al testo unico è demandata anche la definizione di regole uniche per quanto concerne la partecipazione ai corsi e ai rimborsi alle aziende.

Le regole adottate nel testo unico saranno operative per i corsi attivati dal 1 ottobre 2016.

Viene confermato l’attuale assetto che prevede la gestione e l’attuazione dei corsi in capo agli enti formatori di emanazione delle associazioni provinciali che aderiscono alle Federazioni regionali dell’artigianato che hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo.

Per quanto riguarda alla formazione professionale il CCRL indirizza l’attività formativa finanziata dal Fondo per la formazione professionale edile (Fondo 0,20%) a due ambiti ritenuti strategici per l’evoluzione del settore: la “green economy” e il recupero degli edifici.

La definizione delle attività formative e l’accesso alle risorse del Fondo saranno stabiliti da accordi siglati a livello provinciale. Tali accordi potranno indirizzare le risorse, in una misura di norma non superiore al 50% delle risorse disponibili, ad attività di supporto all’implementazione del sistema di rappresentanza in materia di sicurezza (RLST).

SISTEMA DI RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA

Il CCRL del 9 aprile 2014 aveva costituito in via sperimentale un sistema di rappresentanza territoriale dei lavoratori in materia di sicurezza che, pur richiamandosi alle finalità del D. Lgs. 81/09, prevedeva la figura del RTLS ai fini esclusivamente contrattuali. L’accordo del 15 giugno 2016 rende definitivo il sistema creato dal precedente contratto e affida al CPR un ruolo di coordinamento e gestione dello stesso.

Ricordiamo i caratteri essenziali del sistema di rappresentanza sono i seguenti:

  • Organismo paritetico CPR e una associazione per la sicurezza in capo alle OOSS di categoria con nomina di 3 rappresentanti sindacali territoriali per la sicurezza, dipendenti di tale associazione, che opererano su tutto il territorio veneto. I costi di detti rappresentanti sono a carico del CPR.
  • Procedure semplificate di consultazione, in via telematica, che sono esclusivamente riferite alle imprese il cui cantiere è superiore a 300 giorni/uomo mentre ne sono esentate quelle al di sotto dei 300.
  • Controlli per cantieri sicuri sulle aziende segnalate dal CPR che potranno effettuati dall’impresa interessata anche attraverso tecnici di propria fiducia.
  • Rete di sportelli (basati su uno sportello regionale con articolazioni territoriali), presso le associazioni artigiane, di supporto alle imprese. Previsto un finanziamento a carico del CPR per la relativa realizzazione.

In tale contesto le Parti Sociali ritengono indispensabile l’avvio di una fase operativa incentrata su tre linee fondamentali:

  • ruolo proattivo delle Associazioni nel contatto con le imprese iscritte ad Edilcassa;
  • sostegno economico alle attività in materia di sicurezza, svolte nelle imprese;
  • coinvolgimento degli RLST nelle attività svolte.

A tal fine saranno previsti specifici rimborsi non ripetibili (il cui importo sarà definito dal CPR) erogati da Edilcassa all’impresa iscritta ad Edilcassa per le attività riguardanti uno tra i seguenti servizi:

  • Servizio di consulenza continuativo di durata almeno annuale (3 visite aziendali;
  • DVR;
  • Check up aziendale.

MERCATO DEL LAVORO

Il CCRL prevede, in materia di contratto a termine, l’esclusione dai limiti quantitativi dei contratti a tempo determinato definiti dal CCNL dei contratti di durata almeno trimestrale a condizione che i lavoratori assunti con tale tipo di contratto siano stati in forza nel quadriennio precedente in un’impresa iscritta alle casse edili artigiane del Veneto e che per gli stessi sia stato effettuato almeno un versamento alle suddette casse.

Inoltre, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, il CCRL stabilisce che i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASPI – DIS.COLL e ASDI) assunti con contratto di apprendistato professionalizzante godono, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico pari al 96% della retribuzione del livello indicato dal CCNL. Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.

Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa.

SANI IN VENETO: ADESIONE DEL SETTORE AL FONDO SANITARIO

Il CCRL rende definitiva l’adesione del settore edile al sistema di assistenza sanitaria integrativa regionale incentrata sul Fondo SANI.IN.VENETO.

Al riguardo, si ricorda che la quota di versamento a carico azienda è pari 8,75 euro mensili. Le quote sono raccolte dalle Casse Edili, le quali effettuano il versamento a SANI IN VENETO sulla base di un’ apposita convenzione che definisce le modalità di trasmissione dei dati. Per le imprese artigiane edili aderenti ad altri sistemi bilaterali, fermo restando l’obbligo di versamento della predetta quota, la raccolta avviene per il tramite dei predetti sistemi bilaterali che provvederanno a riversarla a SANI IN VENETO.

Per le domande di prestazione, possono essere utilizzati gli sportelli di SANI IN VENETO funzionanti  anche per gli altri settori dell’artigianato veneto.

Il CCRL prevede inoltre entro il 30 settembre 2016 una rivisitazione delle prestazioni di natura sanitaria erogate da Edilcassa al fine di evitare duplicazioni con quelle erogate dal Fondo sanitario.

PRESTAZIONI VARIE

Sono state previste le seguenti prestazioni:

 

  1. Prestazione sospensione apprendisti per mancanza di lavoro: per gli eventi di sospensione per mancanza di lavoro e/o per intemperie intercorsi nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è riconosciuta agli apprendisti una prestazione di durata pari a 90 giorni (per lavoratore) e di importo non inferiore a quanto erogato dall’INPS per la CIGO. La prestazione sarà anticipata dal datore di lavoro e successivamente chiesta a rimborso ad Edilcassa Veneto, secondo le modalità che saranno definite da Linee guida di prossima emanazione. Sono esclusi dalla fruizione di tale prestazione i lavoratori assunti con apprendistato destinatari dei trattamenti CIGO e CIG in deroga.
  1. Nuova prestazione per le aziende in materia di appalto: a partire dal 1° ottobre 2016 è prevista l’attivazione di una prestazione diretta a sostenere le aziende che si avvalgono di consulenza (offerta da professionisti o da servizi associativi) per la partecipazione alle gare di appalto. Tale prestazione coprirà il 50% dell’importo sostenuto, al netto dell’IVA e di oneri accessori, e comunque non potrà superare i 150 €. La prestazione sarà erogata entro il limite massimo di € 300 per ogni anno edile.
  2. Nuova prestazione per i lavoratori: sarà definita entro il 30 settembre 2016 una nuova prestazione a favore dei lavoratori e finalizzata a sostenere parte dei costi relativi agli adempimenti fiscali obbligatori.

Il testo del CCRL è allegato alla notizia n. 2753.

  • Data inserimento: 23.06.16