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"Ecocentri comunali": la disciplina per accedere e portare i rifiuti assimilati prodotti dalle aziende

Le norme di riferimento, come devono essere strutturati, quali sono i rifiuti assimilati delle aziende che possono essere portati agli “ecocentri” comunali, l’uso obbligatorio della scheda e/o del formulario per entrare negli ecocentri

Seppure la normativa è ormai in vigore dal 2009, vale la pena di effettuare un aggiornamento della situazione per almeno quattro motivi:

 1)      molte aziende, in virtù dei regolamenti comunali, possono “smaltire” negli “ecocentri” comunali, i loro rifiuti speciali assimilati agli urbani. Spesso trovano difficoltà nell’accesso presso tali centri, per mancanza di corrette informazioni degli addetti al ricevimento dei rifiuti

2)      viene richiesta una “scheda” identificativa dei rifiuti portati all’ecocentro, e a seconda del comune viene chiesto anche il formulario per il trasporto e l’identificazione dei rifiuti

3)      deve essere chiaro quali sono i rifiuti che possono essere smaltiti negli “ecocentri” e di conseguenza quali possono essere di fatto assimilati agli urbani (se prodotti dalle imprese)

4)      deve essere adeguatamente conosciuto come è strutturato un “ecocentro” comunale e come deve essere gestito.

La normativa generale di riferimento rimane il dlgs 152/2006, cioè quella che definisce in maniera precisa quali sono i rifiuti solidi urbani. Di seguito quindi si riportano alcuni aspetti rilevanti, con riferimento ai rifiuti prodotti dalle imprese che devono essere sempre considerati in relazione all’utilizzo degli “ecocentri”:

 Dlgs 152/2006 - Articolo 184 – Classificazione dei rifiuti (con questo articolo si identificano quali sono i rifiuti urbani. Come si può notare rimane confermata la possibilità di assimilare agli urbani, alcuni rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche dalle imprese)

 “…..

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

…..

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

…”

 Dlgs 152/2006 - Articolo 183 – Definizioni (si riportano solo quelle collegate ai centri di raccolta) 

“….

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

mm) ”centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’Ambiente

…”

Dlgs 152/2006 - Articolo 198 - Competenze dei Comuni (si riportano solo quelle che richiamano l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani)

“…

2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

….

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali) e d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali).”

 Dlgs 152/2006 - Articolo 198, comma 2, lettera e) – Competenze dello Stato (riguarda  l’assimilazione e la tariffazione per l’utilizzo del servizio pubblico. E’ questo un articolo particolarmente interessante e al tempo stesso preoccupante. Anzitutto fa emergere che i rifiuti che si formano nelle aree produttive e in quelle pertinenziali, non possono essere assimilati, e quindi sono automaticamente esclusi dal servizio pubblico, e di conseguenza non dovrebbero pagare nulla per tale servizio, in relazione a tali aree. Su questo aspetto il dibattito nella provincia di Vicenza è aperto da almeno un paio d’anni, e i comuni, soprattutto quelli “importanti”, sono molto preoccupati per questa norma, che al sistema imprenditoriale non dispiace. Il non applicare il tributo per le aree in cui non possono essere assimilati i rifiuti urbani, vorrebbe dire, avere una forte riduzione delle entrate funzionali alla copertura dei costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Un aspetto delicato e preoccupante riguarda la tariffazione, che potrà essere determinata dall’amministrazione comunale, tenendo conto non solo dalla natura dei rifiuti, ma anche delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. Paradossalmente un’azienda potrebbe produrre quantità insignificanti di rifiuti, immesse nel servizio pubblico, e pagare una tariffa “pesante” per il semplice fatto di avere un fatturato “importante”.

“….

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani . La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”

 

La disciplina degli “ecocentri” comunali nello specifico fa riferimento a:

-          decreto del Ministero dell’Ambiente 08/04/2008, modificato dal decreto del Ministero dell’Ambiente 13/05/2009 “disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del dlgs 152/2006 e successive modifiche”. (In relazione al titolo del decreto è appena il caso di osservare che lo stesso non è più in linea con i recenti aggiornamenti del dlgs 152/2006)

-          deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3043 del 20/10/2009, pubblicata nel Bollettino regionale n. 92 del 10/11/2009, recante “nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato in recepimento alla nuova disciplina introdotta con il Dm 13/05/2009 che modifica il Dm 08/04/2008”

-          deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali 20/07/2009, prot. N. 02/CN/ALBO riguardante “criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Dm 08/04/2008, modificato con il Dm 13/05/2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del dlgs 152/2006

Passando all’analisi della normativa valutiamo le parti che più possono interessare il sistema delle imprese

1. I centri comunali o intercomunali, sono costituiti da aree presidiate e allestite, nelle quali si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamenti per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche

2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare al recupero da quelli destinati allo smaltimento

3. i rifiuti potenzialmente conferibili agli “ecocentri” comunali, sono quelli di seguito riportati. L’amministrazione comunale può comunque limitare, con apposita regolamentazione, l’utilizzo dell’”ecocentro” ad alcuni dei rifiuti sotto riportati. Decide quindi l’amministrazione se assimilare i rifiuti, nei limiti della normativa (vedere sopra), definendo l’elenco dei rifiuti conferibili e il limite quantitativo per i quali le aziende possono accedere all’ecocentro. 

Elenco dei rifiuti che possono essere conferiti negli “ecocentri” comunali.

Tipologia di rifiuti

Codice CER

imballaggi in carta e cartone

15 01 01

imballaggi in plastica

15 01 02

imballaggi in legno

15 01 03

imballaggi in metallo

15 01 04

imballaggi in materiali misti

15 01 06

imballaggi in vetro

15 01 07

contenitori T/FC

15 01 10* e 15 01 11*

rifiuti di carta e cartone

20 01 01

rifiuti in vetro

20 01 02

frazione organica umida

20 01 08 e 20 03 02

abiti e prodotti tessili

20 01 10 e 20 01 11

solventi

20 01 13*

acidi

20 01 14*

sostanze alcaline

20 01 15*

prodotti fotochimici

20 01 17*

pesticidi

20 01 19*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36

oli e grassi commestibili

20 01 25

oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti

20 01 26*

vernici, inchiostri, adesivi e resine

20 01 27* e 20 01 28

detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 29*

detergenti diversi da quelli al punto precedente

20 01 30

farmaci

20 01 31* e 20 01 32

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602*160603* (provenienti da utenze domestiche)

20 01 33*

Rifiuti legnosi

20 01 37* e 20 01 38

Rifiuti plastici

20 01 39

Rifiuti metallici

20 01 40

Sfalci e potature

20 02 01

Ingombranti

20 03 07

Cartucce toner esaurite

20 03 99

Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto do cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del dlgs 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche

 

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*

(provenienti da utenze domestiche)

08 03 18

imballaggi in materiali compositi

15 01 05

imballaggi in materia tessile

15 01 09

pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)

16.01.03

filtri olio

16 01 07*

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)

16 02 16

gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)

16 05 04* e 16 05 05

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

17 01 07

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

17 09 04

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*

20 01 34

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)

20 01 41

terra e roccia

20 02 02

altri rifiuti non biodegradabili

20 02 03

4. il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria 1 “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” (l’obbligo non sussiste in caso di gestione diretta da parte del comune). L’iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria e, nel Veneto, devono prestare a favore del comune, idonea polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con un massimale assicurato pari ad euro 25.000,00. Se la gestione è comunale, la garanzia va fatta a favore della provincia. Il personale del centro di raccolta deve essere qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Deve essere inoltre garantita la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai due modelli di scheda riportati nel Decreto Ministeriale 08/04/2008. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. Il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimilati) ai centri di raccolta comunali della Regione Veneto (scheda integrata con quanto richiesto al punto 16 della Delibera della Giunta Regionale n. 3043 del 20/10/2009) 

 

 

 

 

Numero

 

Data

 

Centro di raccolta

 

 

Sito in

 

 

Via e numero civico

 

 

Cap

 

 

Telefono

 

 

Fax

 

 

 Descrizione tipologia del rifiuto........................

Codice dell'Elenco dei rifiuti.............................

 Azienda...............................

Partita IVA o codice fiscale .........................

Targa del mezzo che conferisce .......................

Quantitativo conferito al centro di raccolta................ Unità di misura............

 

Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta

 

 

Numero

 

 

 

Data

 

Centro di raccolta

 

 

Sito in

 

 

Via e numero civico

 

 

Cap

 

 

Telefono

 

 

Fax

 

 

Descrizione tipologia di rifiuto ..............................................................

Codice dell'Elenco dei rifiuti .................................................................

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento .................... Unità di misura ......................

6. I gestori dei centri di raccolta sono obbligati alla compilazione e all’invio del Mud nonché alla tenuta del registro di carico e scarico per attività di raccolta, alla conservazione di entrambi i documenti, in aggiunta, alla tenuta delle schede di cui al punto 5, introdotte dal decreto ministeriale 08/04/2008. Rimane inoltre l’obbligo della tenuta, presso il centro di raccolta, di un “apposito registro” come previsto dall’art. 29 della legge regionale 3/2000, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione.

  • Data inserimento: 30.08.11