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ECOBONUS e SISMABONUS

Emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che illustra le modalità per l’esercizio dell’opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del ri

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 31 luglio 2019, ha emanato il provvedimento che disciplina le modalità attuative delle norme introdotte dal D.L. “Crescita” a riguardo della possibilità, da parte di chi sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, di ottenere direttamente in fattura (sotto forma di sconto da parte del fornitore sull’importo pattuito) il beneficio fiscale derivante dai predetti interventi.

La norma in questione, introdotta dall’art.10, commi 1 e 2, del DL n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Il contributo verrà rimborsato al fornitore sotto forma di credito di imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Le compensazioni effettuate a tale scopo non concorrono alla formazione del limite annuale di compensabilità.

I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento (riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico) hanno a loro volta la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi.

Le medesime regole sono state concesse ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impego di fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Il già citato provvedimento direttoriale rende noto e definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione. Definite anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito di imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito stesso a soggetti terzi.

LE REGOLE PER I BENEFICIARI DELLE DETRAZIONI

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

Interventi su singole unità immobiliari

Per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, da parte del soggetto beneficiario delle detrazioni, a pena di inefficacia, nell’area riservata del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione, oltre che in modalità telematica, può essere presentata anche agli uffici delle Entrate utilizzando l’apposito modello cartaceo. Il modello può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata.

Gli elementi da indicare nella comunicazione sono i seguenti:

  • la denominazione ed il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • l’importo complessivo e l’anno di sostenimento della spesa sostenuta;
  • l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • la denominazione ed il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione;
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

Interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informatico utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Misura dello sconto

Lo sconto è pari alla detrazione di imposta lorda spettante per gli interventi effettuati di ecobonus e sismabonus, in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese sostenute complessivamente nel periodo di imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di più fornitori, che hanno effettuato uno stesso intervento, la detrazione spettante viene commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.

LE REGOLE PER I FORNITORI (dei soggetti beneficiari delle detrazioni)

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite utilizzo del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto. Il recupero dello sconto concesso avverrà in cinque quote annuali di pari importo.

Per utilizzare il credito di imposta, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione (effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione) e attestare l’effettuazione dello sconto utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta confermato l’esercizio dell’opzione ed attestato l’effettuazione dello sconto, la presentazione del modello F24 dovrà essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. In caso contrario l’operazione di versamento (con esposizione dell’utilizzo del credito di imposta spettante) sarà rifiutata. Qualora l’importo del credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il modello F24 sarà scartato.

La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso.

Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito di imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriore cessione da parte di questi ultimi. In ogni caso, è esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari nonché alle amministrazioni pubbliche.

La cessione del credito di imposta da parte del fornitore dovrà essere comunicata all’Agenzia entrate utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. L’utilizzo del credito da parte del cessionario dello stesso, seguirà le medesime regole applicabili al cedente (accettazione della cessione).

Nonostante il provvedimento in esame sia in vigore, Confartigianato prosegue nella sua azione finalizzata alla abolizione della norma.

  • Data inserimento: 05.08.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4215