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DPCM 14 LUGLIO 2020

Aggiornamento delle indicazioni relative al contenimento della diffusione del COVID-19.

Mettiamo a disposizione il nuovo DPCM 14 luglio 2020, (con i due Allegati, uno relativo alle disposizioni per le attività economiche e l’altro relativo al trasporto pubblico) che ha operato una sostanziale proroga di quanto stabilito dalla legislazione vigente, in scadenza ieri, al 31 luglio prossimo.
 
Il provvedimento contiene un solo articolo e tre commi in cui il Governo rimanda alle leggi in vigore e quindi conferma le fondamentali precauzioni per le attività economiche e per i comuni cittadini: mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, distanziamento e divieto di assembramento.
 
Le indicazioni relative al contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico sono variate in questa parte:
 
ALTRI SERVIZI
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:
• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
• non sia consentito viaggiare in piedi;
• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
• ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
   (i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
   (ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
   (iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
• Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.

Come risulta evidente il nuovo testo lascia largo spazio all'autocertificazione dell'utente. Trovate comunque la parte sottolineata nell'allegato trasporto pubblico.

Stessa cosa per quanto attiene i servizi alla persona:  è stata riammessa la fruibilità di riviste e giornali in tutte le sedi di attività. Anche questi contenuti risultano evidenziate nell'allegato che vi inoltro.

 

Il Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro / YOURSAFETY

https://yoursafety.it/

  • Data inserimento: 16.07.20