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Approvo

Dimissioni del lavoratore padre e necessità di convalida

I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 749 del 25 settembre scorso, ha reso alcune precisazioni in merito alle dimissioni del lavoratore padre.

La L. 92/2012 (cd. “legge Fornero”) ha esteso al lavoratore padre la tutela già prevista per la lavoratrice madre in caso di dimissioni dal TU sulla maternità (L. 151/2001): al fine di verificare la genuinità della volontà espressa con le dimissioni, l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro comunicata dai genitori nei primi tre anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento) è subordinata alla convalida da parte del Servizio Ispettivo presso l’ITL.

Alcune contraddizioni dell’impianto normativo hanno determinato una situazione di incertezza sulla necessità di preventiva fruizione del congedo di paternità quale condizione per applicare la disciplina della convalida. Dal punto di vista operativo infatti non è sempre agevole per il datore di lavoro venire a conoscenza della circostanza che il proprio dipendente sia divenuto padre, a meno che questi non effettui delle comunicazioni da cui si possa evincere la particolare situazione.

La questione è di importanza rilevante non solo dal punto di vista del lavoratore per la tutela che gli viene riservata, ma anche da quello del datore di lavoro che, in presenza di dimissioni non rassegnate nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, si trova esposto alle conseguenze di un atto privo di efficacia.

L’Ispettorato ha pertanto chiarito che le dimissioni rassegnate dal lavoratore padre nel periodo protetto necessitano sempre della convalida, anche in mancanza di preventiva fruizione del congedo di paternità.

Tuttavia, ai fini della convalida, è necessario che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di precedenti comunicazioni trasmesse al datore stesso anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo: si pensi alla domanda di Assegno del Nucleo Familiare o alla dichiarazione per l’applicazione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

  • Data inserimento: 29.09.20