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DICHIARAZIONE FISCALE OMESSA E CREDITI D’IMPOSTA: LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DIRITTO AL RIMBORSO

Anche oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione il contribuente può chiedere il rimborso del credito secondo la Cassazione

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa: il quadro normativo

L’articolo 2, comma 7, del DPR 322/1998 stabilisce che una dichiarazione fiscale presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine si considera valida, pur restando soggetta a sanzioni amministrative per il ritardo. Oltre il limite dei 90 giorni, la dichiarazione è giuridicamente “omessa”, ossia come se non fosse stata presentata.

Nonostante ciò una dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (cd. ultratardiva) mantiene rilevanza fiscale in quanto può essere utilizzata dal Fisco per riscuotere le imposte dovute.

La regola appena citata fa sorgere, però, una domanda: se dalla dichiarazione omessa emerge un credito d’imposta, il contribuente può comunque chiederne il rimborso?

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema, sostenendo che il credito risultante da una dichiarazione omessa non può essere riconosciuto automaticamente solo attraverso il semplice riporto nei quadri RX (Modello Redditi) o VX (Modello Iva). Secondo la prassi amministrativa, infatti, per ottenere il rimborso il contribuente deve presentare una specifica istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973.

In termini pratici, per l’Agenzia dell’Entrate la dichiarazione ultratardiva non è sufficiente da sola a far valere il credito: serve un atto autonomo e formale.

Il diverso orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18715 del 9 luglio 2025, ha assunto una posizione molto più favorevole ai contribuenti.

I giudici supremi hanno chiarito che la dichiarazione ultratardiva, pur qualificandosi come “omessa”, non impedisce al contribuente di richiedere il rimborso dei crediti fiscali e, affinchè la richiesta sia valida, è sufficiente che nella dichiarazione sia stata esplicitamente formulata la domanda di rimborso, e non solo indicato il credito. Ciò significa che la compilazione dei quadri RX o VX con richiesta a rimborso costituisce, di per sé, un’istanza valida e efficace.

Pertanto, sebbene la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni sia giuridicamente omessa, la domanda di rimborso in essa contenuta conserva piena validità.

Le motivazioni della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, la normativa in materia di rimborsi fiscali non prevede vincoli di forma o di tempista così stringenti da escludere la validità di un’istanza contenuta in una dichiarazione ultratardiva. L’elemento dirimente è che l’Amministrazione finanziaria sia posta a conoscenza della volontà del contribuente di ottenere il rimborso. Di conseguenza, il contribuente non è obbligato a presentare una seconda istanza autonoma ex art. 38 DPR 602/1973, se la richiesta è già contenuta nella dichiarazione dei redditi o Iva presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.

  • Data inserimento: 01.09.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6863