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Approvo

Definite le disposizioni attuative del bonus pubblicità

Il comma 57-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 ha dato attuazione al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari.

Si tratta di una specifica agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi per gli “investimenti pubblicitari” effettuati su quotidiani / periodici, anche “on line”, televisione e radio. Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel periodo di applicazione, maggiorato fino al 90% nel caso di micro o piccole o medie imprese.

Gli investimenti agevolabili sono relativi alle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

  • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
  • emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Ai fini dell’agevolazione le emittenti radiofoniche - televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97 e i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a televendite di beni o di servizi di qualunque tipologia, i servizi di pronostici- giochi- scommesse con vincite di denaro, i servizi di messaggeria vocale- chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il MISE di concerto con il MEF ha definito lo specifico DPCM contenente le disposizioni attuative, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare condizione necessaria per usufruire del bonus è la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che il valore complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente. Quindi sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.

La richiesta del credito dovrà essere effettuata annualmente dal 1.03 al 31.03 con apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Visti i tempi di pubblicazione del decreto, per l'anno 2018 e in via transitoria, la comunicazione telematica dovrà essere presentata dal 60° al 90° giorno successivo alla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale ossia dal 22.9 al 22.10.2018. Il predetto periodo temporale va rispettato anche per la presentazione dell’istanza per l’agevolazione relativa agli investimenti effettuati dal 24.6 al 31.12.2017.

Le domande devono essere inviate tramite una specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello da quest’ultima predisposto.

L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;

Qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio – televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le due tipologie di media.

  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente.

Qualora le richieste di accesso all’agevolazione in esame superino le risorse stanziate il credito d’imposta sarà ripartito tra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante e nel rispetto dei seguenti limiti individuali per soggetto beneficiario:

  • 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
  • 2% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche-televisive locali.
  • Data inserimento: 30.07.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3943