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Deducibilità dei contributi obbligatori versati ai Consorzi (Ris. Agenzia delle Entrate n. 44/E del 4 luglio 2013)

Non sono deducibili i contributi obbligatori versati ai consorzi per gli immobili locati ed assoggettati a cedolare secca.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E pubblicata il 4 luglio 2013, ha fornito indicazioni sulla possibilità di deduzione dal reddito dei contributi versati a consorzi obbligatori in relazione ad un immobile soggetto ad IMU. Il contributo in esame infatti è deducibile se il reddito fondiario dell'immobile su cui grava, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Il problema della deducibilità si era posto in particolare per gli immobili non locati.

L’immobile non locato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo deriva dall’assoggettamento ad IMU la cui base imponibile deriva dalla rendita catastale. Per gli immobili non locati e non affittati, infatti, l'IMU prende il posto dell’Irpef.

L’Agenzia delle entrate nella risoluzione 44/E afferma che i contributi versati ai Consorzi di bonifica sono deducibili  se “in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella  determinazione della rendita catastale.”

L’IMU non è deducibile da Irpef per cui non si verifica la deduzione neppure indiretta.  I contributi obbligatori versati ai consorzi sono perciò deducibili.

Tale orientamento interpretativo non si estende agli immobili locati ed assoggettati a cedolare secca. Il regime della cedolare secca pur essendo sostitutivo dell’Irpef, è facoltativo e come tale consente di effettuare una valutazione di convenienza tra la tassazione ordinaria Irpef  che consente la deduzione dei contributi versati ai consorzi di bonifica e la cedolare secca.

L’opzione per al cedolare secca preclude quindi di fruire della deduzione di cui sopra.

  • Data inserimento: 09.07.13
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 1107