Decreto Legge n. 92/2025: estensione cassa integrazione in deroga per il settore moda.
Il Decreto Legge n. 26 giugno 2025, n. 92 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025), convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2025, n. 133 (in G.U. 05/08/2025, n. 180) ha esteso per un periodo massimo di 12 settimane – nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025 – il trattamento di cassa integrazione in deroga in favore delle imprese dell’industria e dell’artigianato appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario già introdotto dal D.L. n. 160/2024 fino al 31.12.2024 e prorogato fino al 31.01.2025 dalla Legge n. 199/2024. L’intervento di integrazione salariale in deroga è richiedibile dalle imprese sopra citate che occupino mediamente fino a 15 addetti e che abbiano esaurito il limite massimo dei periodi di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsto dalla normativa ordinaria, ossia pari a 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per l’industria (CIGO) e 26 settimane di assegno di integrazione salariale (AIS) per l’artigianato, nel biennio mobile (vedi notizia n. 6455 del 30.10.2024).
L’INPS, con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, richiamando le precedenti circolari n. 99/2024 e 39/2025, illustra le istruzioni procedurali per richiedere le 12 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga.
Possono richiedere la misura in argomento i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00. In particolare, i datori di lavoro devono essere in possesso, congiuntamente, dei requisiti, illustrati al paragrafo 1 della circolare n. 99/2024, come di seguito riepilogati:
- essere classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, nei settori Industria o Artigianato;
- svolgere le attività identificate dai codici ATECO e relativi CSC riportati nell’allegato n. 1 della circolare 99/2024, così come rivisti dalla circolare n. 121/2025 (vedi punti 5.2.2 e 5.2.3 della circolare). Al riguardo, rispetto ai settori indicati nelle precedenti disposizioni di legge, al punto 5.2.1 della circolare, l’Istituto fa rilevare come l’area di applicazione, tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, sia stata interessata dall’aggiornamento dei codici Ateco in vigore dal 1° gennaio 2025 rendendo necessaria una attenta attività di verifica e corrispondenza fra vecchi e nuovi codici di attività;
- avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- avere già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (52 settimane di CIGO nel biennio mobile per i datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo Decreto Legislativo n. 148/2015 per l’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale (26 settimane nel biennio mobile). Al riguardo, l’Istituto rammenta che in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 148/2015.
I datori di lavoro che intendono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in tema di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015. L’Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito in argomento, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.
Con riguardo alla modalità di presentazione della domanda, l’istanza deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS” accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025 (data di pubblicazione della circolare), l’Istituto riconosce un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data per presentare la domanda di intervento.
La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati, che - alla data di presentazione della domanda - devono possedere un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.
Alla domanda deve essere, altresì, allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell’allegato n. 2 alla circolare n. 99/2024, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.
La domanda deve essere integrata da una dichiarazione di responsabilità - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita dal FSBA attestante i periodi di Assegno di Integrazione Salariale (AIS) già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura in commento, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Si suggerisce pertanto di utilizzare questa seconda modalità, per la quale si riportano sia il link di accesso alla relativa notizia pubblicata sul sito del Fondo, sia il percorso per scaricare l’attestato con i riferimenti dell’azienda interessata.
https://www.fondofsba.it/decreto-legge-28-10-2024-n-160-settore-moda/
Percorso per scarico certificazione:
- Accesso SINAWEB
- Sezione “FSBA - DOMANDE”
- Dettaglio domanda
- In alto a destra nel dettaglio della domanda c’è il tasto “SCARICA CERTIFICAZIONE CONTATORI AIS”
Ovviamente, in applicazione del disposto normativo in esame, dalla certificazione del Fondo dovrà risultare al momento della presentazione della domanda telematica l’avvenuta utilizzazione di tutte le 26 settimane di AIS calcolate nel biennio mobile.
I datori di lavoro dell’artigianato che richiedono la cassa integrazione in deroga devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda. La dichiarazione in questione dev’essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Tutti i datori di lavoro (industria e artigianato) devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
I datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
L’articolo 10 del Decreto Legge n. 92/2025 ha introdotto una novità per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione, prevedendo che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell’Istituto anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo, quindi, può optare in domanda per tale modalità di pagamento senza dovere compilare l’apposito quadro relativo all’indice di liquidità aziendale. In caso di pagamento diretto della prestazione, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
Ai fini della compilazione dei flussi Uniemens, sono confermate le indicazioni fornite al paragrafo 6.1 della circolare n. 99/2024.
Procedura di informazione e consultazione sindacale per le imprese artigiane
Il 23 luglio 2025 Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale che regolamenta la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, dai datori di lavoro artigiani appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario per accedere al trattamento in deroga INPS dopo esaurimento delle settimane FSBA.
L’impresa che ha esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA nel biennio e che si trova nella condizione di non poter riprendere l’attività lavorativa, attiva la procedura di informazione e consultazione sindacale mediante l’invio preventivo dell’informativa (modello Sostegno al reddito in deroga – allegato 1 dell’A.I. regionale 23.07.2025) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito alle OO.SS. sopra indicate e all’A.A. scelta.
L’invio dell’informativa a Confartigianato Imprese Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC:
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Entro 5 giorni (di calendario) dalla data di invio dell’informativa le OO.SS. possono richiedere un incontro per l’esame congiunto della situazione aziendale. In caso di mancata richiesta di incontro nel termine indicato, la procedura di consultazione si intende esperita e l’impresa potrà procedere con la domanda di integrazione salariale sul portale INPS.
Nel caso, invece, di richiesta di incontro l’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro 10 giorni (di calendario) dalla data di invio della comunicazione di attivazione procedura.
Si ricorda, infine, che con riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti da imprese appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, aderenti EBAV e sospesi dal lavoro con fruizione del trattamento in deroga di cui al D.L. n. 92/2025 è previsto un contributo una tantum richiedile all’Ente Bilaterale ad integrazione di quanto già percepito a titolo di ammortizzatore sociale (servizio D34). L’espletamento della consultazione sindacale tramite l’invio dell’Allegato 1 (Sostegno al reddito in deroga) dell’A.I. 23.07.2025 è condizione essenziale per richiedere il contributo “una tantum” erogato da EBAV destinato ai lavoratori e alle lavoratrici (prestazione D34).