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Decreto-legge n. 159/2025 – Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 159/2025 che introduce rilevanti misure e novità in materia di salute e sicurezza nell’ottica, secondo le intenzioni del Governo, di rafforzare la cultura della sicurezza, premiare le imprese virtuose, potenziando allo stesso tempo l’attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio, nonché introducendo disposizioni relative alla formazione, ai DPI, alla patente a crediti e al c.d. badge di cantiere e all’alternanza scuola – lavoro.

In merito alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro queste le novità principali:

In primo luogo, si prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL”, disponga in via prioritaria i controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Contestualmente al rafforzamento dell’attività di vigilanza, si prevede l’obbligo per le imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico e privato, di fornire ai propri dipendenti il c.d. badge di cantiere, recante gli elementi identificativi degli stessi.

L’obbligo della tessera di riconoscimento sarà, inoltre, esteso anche agli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato che saranno individuati entro 60 giorni da un decreto ministeriale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sempre con riferimento all’ambito appalti, viene specificato che la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà indicare, tra le imprese selezionate, quelle che operano in regime di subappalto.

Con riguardo alla patente a crediti si evidenzia, in primo luogo, la disposizione che rimanda ad un decreto del Ministero del Lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’individuazione dei settori più a rischio – e con elevata incidenza di appalti e subappalti – cui può essere applicato il sistema della patente.

La norma interviene, inoltre, su altri profili:

1-nell’ipotesi di mancanza della patente, o di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, la sanzione viene raddoppiata, passando da 6mila a 12mila euro;

2-le decurtazioni relative alla presenza di lavoratori irregolari vengono accorpate in un’unica fattispecie con una decurtazione pari a 5 crediti. Tale decurtazione trova applicazione per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad essere disciplinati secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23dell’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);

3-sempre con riferimento al lavoro irregolare, si prevede che la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza (con una deroga, quindi, rispetto al principio generale fissato dall’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 che subordina le decurtazioni all’emanazione di provvedimenti definitivi

In materia di prevenzione sono introdotte  disposizioni volte alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza, che fanno leva sull’attività e sulle risorse INAIL. In particolare:

1- l’INAIL, a decorrere dal 2026, metterà annualmente a disposizione 35milioni di euro per interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza nell’ambito dei percorsi di formazione superiore realizzati in modalità duale;

2- lo stanziamento di cui sopra è destinato anche ad incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – aziendali, territoriali e di sito produttivo – sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In merito a tale profilo, la norma, inoltre, per le imprese sotto i 15 dipendenti affida alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità di aggiornamento della formazione dei rappresentanti per la sicurezza;

3- con risorse a carico del bilancio INAIL, si prevede il finanziamento di interventi di formazione (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali;

4- vengono previsti interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di DPI 4.0;

5-  la formazione svolta in materia di sicurezza confluirà all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore nonché all’interno del SIISL (per il tramite del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino). Le informazioni inserite nel fascicolo diventeranno, quindi, il riferimento per la programmazione della formazione da parte del datore di lavoro nonché per l’attività di vigilanza in merito all’assolvimento degli obblighi formativi.

 

Sempre nell'ottica prevenzionale, l'art 5 del Decreto-Legge:

A) include tra le misure generali di tutela, di cui all’articolo 15 del T.U. Sicurezza, anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possono attuare forme di violenza o molestie;

B) sposta al 31 dicembre 2026 il termine per la rivisitazione, con Accordo Stato- Regioni, previa consultazione delle parti sociali, delle condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza ed alcool dipendenza;

C) estende l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di mantenimento in efficienza dei DPI anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono la funzione di dispositivo di protezione individuale.

 

Il decreto-legge interviene, inoltre, modificando i requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti e introducendo alcune specificazioni in materia di sistemi di protezione per le cadute dall’alto.

Per quanto riguarda le scale verticali, la norma limita l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 2 metri (rispetto ai 5 metri finora vigenti) e con inclinazione superiore a 75°, ed introduce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale.

In merito alle cadute dall’alto, la norma dà priorità alle misure collettive – parapetti e reti di sicurezza – e ridefinisce le tipologie dei sistemi di protezione individuale dando priorità, nella scelta, ai sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

L’articolo 17, comma 1 del decreto-legge apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare:

  • specifica che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase pre-assuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro;
  • aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica e prevede la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, misure per garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici;
  • demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne, pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore;
  • include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine di verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni;
  • prevede la possibilità per gli organismi paritetici di adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 dipendenti mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti.

 

 

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 06.11.25