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Approvo

DDL LEGGE DI BILANCIO 2026

Una prima analisi delle norme fiscali destinate alle imprese

In questi giorni la Legge di Bilancio 2026 ha iniziato l’iter parlamentare per la propria approvazione. Si tratterà di un percorso articolato in quanto il Disegno di Legge è composto da bel 154 articoli.

Ci limiteremo ad una breve analisi, limitando i commenti alle principali norme che potranno incidere (positivamente o negativamente) sul reddito d’impresa. In premessa evidenziamo che si tratta di un Disegno di Legge e che nel corso dell’iter parlamentare di approvazione potranno essere apportate modiche anche significative al testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato.

IRES PREMIALE

È prevista la cancellazione dell’Ires premiale dopo solo un anno di applicazione. La norma prefigurava ad un meccanismo “strutturale” di riduzione dell’Ires (Imposta sul REddito delle Società di capitali) che intendeva premiare i soggetti che destinavano gli utili in investimenti qualificati o in nuova occupazione. Tali politiche fiscali necessitano di un orizzonte temporale certo e funzionale alla pianificazione aziendale.

IPER AMMORTAMENTO

È previsto il ripristino, a partire dal 2026, dell’iper-ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta I-4.0 e 5.0. La sua reintroduzione era stata da più parti caldeggiata per la sua logica applicativa semplice e già sperimentata priva di procedure autorizzative e con una fruibilità immediata in dichiarazione dei redditi. Purtroppo l’agevolazione è prevista, al momento, per un solo anno ed andrà evidentemente a penalizzare gli investimenti più significativi che necessitano di una più attenta programmazione.

DIVIDENDI E LA NUOVA SOGLIA PER L’ESCLUSIONE DAL REDDITO

La norma intende introdurre una soglia minima partecipativa per l’applicazione della norma agevolativa (PEX) ai dividendi percepiti nel reddito di impresa solo ai percettori in possesso di una quota almeno pari al 10% del capitale sociale della società erogante. La norma intende limitare, dalle distribuzioni deliberate dal 2026, l’esclusione dal reddito nella misura del 95% (per le società di capitali), del 60%, 50,58 o 41,86% (per le società di persone) solo ai soggetti economici in possesso della suddetta percentuale minima di partecipazione al capitale (ora non prevista).

  • Data inserimento: 03.11.25