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CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

“Quasi” completa la procedura per l’accesso e la fruizione del credito di imposta

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 259854/2020 e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdE del modello correlato delle relative istruzioni la procedura per l’accesso e la fruizione del credito di imposta in esame è “quasi” completa (manca ancora il codice tributo per effettuare la compensazione). Inoltre l’AdE, con circolare 20/e del 10 luglio 2020, ha fornito i primi chiarimenti applicativi. 

Il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Spetta nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo di credito di imposta di € 60.000 per ciascun beneficiario), per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate. Il citato limite massimo è riferito all’importo del credito di imposta e non a quello delle spese ammissibili, pertanto, qualora l’ammontare complessivo delle spese sia superiore a € 100.000 il credito di imposta sarà sempre pari al massimo consentito di € 60.000

Le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti

In premessa è utile ribadire che le spese agevolabili non sono solo quelle legate all’emergenza sanitaria in corso, ma anche quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ordinariamente sostenute per il tipo di attività svolta (studi odontoiatrici, centri estetici, ecc.). 

La condizione necessaria al riconoscimento del credito per l’attività di sanificazione, che ricordiamo è finalizzata all’eliminazione o riduzione a quantità non significativa del virus, risulta essere la presenza di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. 

Il Credito di imposta sarà riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiario in quanto in possesso delle specifiche competenze tecniche. Al fine della determinazione dell’importo delle spese agevolate (e del relativo credito spettante) è possibile redigere fogli di lavori interni all’azienda su cui annotare le ore di lavoro dei dipendenti impiegati nell’attività di sanificazione e moltiplicare per il costo di lavoro del dipendente. Potrà essere aggiunto anche il costo dei prodotti disinfettanti utilizzati per la sanificazione. 

In ogni caso, il risultato dovrà essere congruo rispetto al costo di mercato di interventi simili effettuati da imprese esterne

Con riferimento alla sanificazione degli strumenti di lavoro, la stessa può riguardare anche strumenti di cui il contribuente ne sia già in possesso. Sostanzialmente, l’agevolazione riguarda la sanificazione degli strumenti di lavoro (nuovi o già in uso anche ad uso non sanitario es. macchinari ed attrezzature in genere), ma non la spesa sostenuta per il loro acquisto (anche se ad uso specifico alla sanificazione). 

Le spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi

Il novero dei dispositivi acquistabili usufruendo dell’agevolazione in commento è stato già trattato dall’AdE con la circolare 9/E/. 

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale la circolare 20/E ribadisce che gli stessi devono rispettare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. 

Solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del calcolo del credito di imposta. Al fine di successivi controlli, i fruitori dovranno conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea. 

Con riferimento specifico alle spese per l’acquisto di “abbigliamento protettivo” dai potenziali molteplici usi (non solo correlati all’emergenza sanitaria) quali: 

  • guanti in lattice;
  • visiere ed occhiali protettivi;
  • tute di protezione ecc. 

acquistati in tutto il 2020 (anche prima dell’emergenza sanitaria) si ritiene concorrano alla formazione delle spese agevolabili

Modalità e termini di utilizzo del credito

Al fine di poter usufruire del credito di imposta in esame, il provvedimento n. 259854/2020 richiede l’invio di una apposita comunicazione da parte del soggetto beneficiario all’AdE indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e di quelle che si prevede di sostenere.

L’invio della comunicazione dovrà avvenire nel periodo:

dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020

Il motivo di tale previsione “temporale” risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito di imposta concretamente fruibile sarà pari al credito di imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’AdE da emanare entro l’11 settembre 2020

Da quanto esposto deriva che la percentuale del 60% è solo TEORICA

Solo dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante presentazione del modello F24. 

In alternativa alla compensazione, il credito di imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa

Il medesimo credito, su scelta del beneficiario e fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi presentando apposita comunicazione all’AdE. 

Rilevanza fiscale del credito di imposta

Per espressa previsione normativa, il credito di imposta in esame: 

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi di reddito
  • Data inserimento: 17.07.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4517