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CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 4.0: LA NUOVA PROCEDURA 2025

Obblighi, scadenze e comunicazioni telematiche per l’accesso al credito

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante revisione alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e controllata delle risorse pubbliche. Il legislatore ha fissato un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro a livello nazionale, definendo una nuova e articolata procedura di comunicazione per le imprese interessate.

La nuova procedura di comunicazione: tre fasi obbligatorie

La principale novità introdotta dal decreto consiste nella ridefinizione del sistema di comunicazioni richieste alle imprese. Mentre la disciplina precedente prevedeva soltanto due comunicazioni, il nuovo modello impone tre passaggi distinti e successivi.

La prima comunicazione, denominata “preventiva”, ha la funzione di prenotare l’accesso alle risorse pubbliche e determina l’ordine cronologico con cui verrà valutata la richiesta. Il rispetto di questa sequenza temporale è vincolante in quanto, in caso di esaurimento dei fondi, solo le comunicazioni inviate per tempo potranno accedere al beneficio o, in alternativa, rientrare in una eventuale futura finestra di rifinanziamento.

Entro 30 giorni dalla trasmissione della preventiva, l’impresa è obbligata a inviare una seconda comunicazione, la cosiddetta “preventiva con acconto”, nella quale si deve dimostrare di aver versato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo dell’investimento. Questo passaggio conferma la volontà dell’impresa di procedere con l’acquisizione del bene, ma rappresenta anche la fase più critica in quanto la mancata trasmissione nei termini comporta la perdita del diritto di precedenza e obbliga a ripetere l’intero iter.

Infine, al termine dell’investimento, l’impresa è tenuta a trasmettere la comunicazione di completamento, con la quale certifica la conclusione dell’operazione, specifica il bene acquisito e formalizza il diritto alla fruizione del credito d’imposta.

Ambito oggettivo: investimenti esclusi e investimenti soggetti alla nuova procedura

La nuova disciplina non si applica retroattivamente a tutti gli investimenti. Sono espressamente esclusi dalla nuova procedura gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2024 (consegnati o spediti, ex art.109 TUIR, o all’eventuale collaudo formalizzato se previsto per contratto), nonché quelli “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 (ossia con ordine accettato e acconto versato) anche se completati nel 2025.

In tali casi, rimane in vigore la normativa previgente, disciplinata dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024, e le comunicazioni devono essere trasmesse tramite la piattaforma GSE, con i modelli precedenti.

Rientrano, invece, nella nuova disciplina gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (al 31 dicembre 2025), nonché quelli conclusi entro il 30 giugno 2026, purché l’ordine sia stato accettato entro il 31 dicembre 2025 e risulti documentato il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisto.

Tali investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi inclusi nell’allegato A della legge n. 232/2016, riconducibili alle tre categorie di beni 4.0: sistemi computerizzati, dispositivi per il controllo della qualità e della sostenibilità, e interfacce uomo-macchina per l’ergonomia e la sicurezza.

Va sottolineato che, a partire dal 2025, non è più previsto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0, come i software, fatta eccezione per coloro che abbiano già effettuato una prenotazione valida entro la fine del 2024, per i quali rimane attiva una “coda” normativa con scadenza fissata al 30 giugno 2025.

La trasmissione dei modelli e il funzionamento del sistema

Il nuovo modello di comunicazione, elaborato in formato PDF editabile, sarà reso disponibile sul sito del GSE e potrà essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica. Sebbene l’entrata in vigore fosse inizialmente prevista 30 giorni dopo la pubblicazione (quindi il 14 giugno 2025), il Mimit ha rinviato l’operatività del modello a una data da stabilirsi con successivo decreto.

Ogni comunicazione richiede l’inserimento del codice identificativo delle precedenti (es. CIBS2025XXX), permettendo di creare una tracciabilità univoca tra le tre fasi. In fase di completamento, è necessario indicare se l’intervento si ricollega a una precedente comunicazione effettuata con il modello nuovo o con quello vecchio, mantenendo in ogni caso la validità dell’ordine cronologico.

L’impresa riceve una ricevuta di presentazione che conferma l’ammissibilità formale della domanda. Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, il Mimit invia all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse, specificando per ciascuna l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. La fruizione avviene in tre rate annuali di pari importo, a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di trasmissione dei dati da parte del Mimit all’Agenzia delle Entrate.

La normativa impone ulteriori condizioni per la fruizione ossia il bene deve essere interconnesso ai sistemi aziendali e, per i beni di valore superiore a 300.000 euro, deve essere supportato da una perizia tecnica asseverata; in alternativa, per i beni con valore inferiore ai 300.000 euro, è ammessa una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante.

Rischi applicativi e zone d’ombra

Nonostante l’impianto normativo sia dettagliato, permangono alcune criticità operative. In particolare, la mancanza di un riscontro immediato sulla disponibilità effettiva delle risorse espone le imprese al rischio di avviare un investimento che, a consuntivo, non risulterà coperto dal plafond. Inoltre, non è previsto un sistema di conferma automatica da parte del GSE dopo l’invio delle comunicazioni “preventiva” e “con acconto”, il che rende l’intero processo soggetto a possibili esaurimenti del fondo senza preavviso.

Altro aspetto controverso riguarda l’obbligatorietà dell’acconto del 20%. Sebbene tale requisito sia previsto dal decreto Mimit, non è contenuto nella norma primaria (la Legge di Bilancio 2025), alimentando incertezza interpretativa. In particolare, si attendono chiarimenti sulla sua applicazione agli investimenti in leasing, per i quali, nel caso della Transizione 5.0, lo stesso Mimit ha riconosciuto l’esenzione.

Infine, la disciplina non chiarisce in modo definitivo la gestione di eventuali costi ulteriori rispetto a quanto inizialmente comunicato. Ad oggi, sembrerebbe che l’eccedenza sia sottoposta al vincolo del plafond nazionale, pertanto potrebbe non essere coperta se non previa nuova comunicazione e sempre nei limiti delle risorse disponibili.

Si rimane, dunque, in attesa sia del decreto che renderà effettivamente operativa la nuova piattaforma che del completamento del quadro normativo.

 

  • Data inserimento: 30.05.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6773