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Conduzione di gru a torre. Abilitazione all’uso – dal 12/03/2013 scattano le regole per l’abilitazione

I lavoratori che al 12/03/2013 sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, devono effettuare i corsi specifici entro il 12/03/2015

L'obbligo all'abilitazione delle attrezzature deriva dall’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda “L’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81”. L’accordo entra in vigore dal 12/03/2013.

Per ottenere l’abilitazione l’operatore deve frequentare un apposito corso, che nel caso in specie, ovvero per la conduzione di gru a torre, ha una durata che varia da 12, 14 o 16 ore.

L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione stessa, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 4 ore.

Riconoscimento della formazione pregressa

Alla data del 12/03/2013 sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;

b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 12/03/2015. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento;

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione .

Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

I lavoratori del settore agricolo che alla data 12/03/2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni a partire dal 12/03/2013.

Norma transitoria

I lavoratori che al 12/03/2013 sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, devono effettuare i corsi specifici, entro il 12/03/2015.

Quali sono i possibili soggetti formatori

I corsi possono essere esclusivamente dai  soggetti formatori di seguito riportati:

a)      le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL) e della formazione professionale;

b)      il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;

c)      l’INAIL;

d)      le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Confartigianato Vicenza) o dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui all’accordo Stato/regioni del 22/02/2012, oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate (Cesar srl);

e)      gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordine o collegi professionali di cui sopra;

f)       le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009 e in deroga alla esclusione dell’accreditamento prevista dalla medesima intesa;

g)      i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data del 12/03/2013 (data di entrata in vigore dell’accordo Stato/Regioni 22/02/2012), nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009;

h)      i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009;

i)        gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

j)        le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici,

 

La struttura formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

 

In allegato si riporta l’allegato III pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riferito all’accordo Stato/Regioni  del 22/02/2012 riportante i “requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre”.

  • Data inserimento: 07.02.13