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Cassazione: la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere causata anche dal non essere in regola con l’illuminazione artificiale.

La mancata predisposizione di adeguati dispositivi d’illuminazione artificiale sul posto di lavoro può comportare l’applicazione della sanzione al titolare dell’impresa.

Il datore di lavoro può essere punito per non aver predisposto idonei dispositivi d’illuminazione artificiale sul luogo di lavoro. La Cassazione, con sentenza n. 37559 del 13 settembre 2013, ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una s.r.l., condannato dal Tribunale di Oristano alla pena di € 1.600,00 di ammenda, in quanto non aveva predisposto idonei dispositivi d’illuminazione artificiale sul luogo di lavoro, violando così le disposizioni in materia.

Per quanto riguarda l’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro, l’attuale riferimento normativo è l’art. 63 del D. Lgs. 81/2008, intitolato “Requisiti di salute e di sicurezza “ che, con riferimento ai luoghi di lavoro, richiede la conformità ai requisiti di cui all’ALLEGATO IV. Tale allegato disciplina l’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro e, al punto 1.10.1 stabilisce: “A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori”.

Secondo la Corte, nel caso specifico, per provare la carenza d’illuminazione era da ritenersi sufficiente il verbale degli ispettori, in assenza di prove contrarie. Tale carenza era stata altresì confermata dal successivo adeguamento da parte dell’imputato alle prescrizioni indicate dagli stessi ispettori che avevano accertato la violazione.

Trattandosi di reato contravvenzionale, sempre secondo la Cassazione, è sufficiente la sola colpa non essendo necessario l’accertamento del dolo (consapevolezza e volontà di commettere un reato).

Concludendo, una particolare attenzione deve essere posta all’adeguatezza dell’illuminazione, in caso contrario il datore di lavoro rischia la sanzione. La prova dell’illecito è piuttosto semplice, essendo sufficiente il verbale dell’organo di vigilanza, in assenza di prova contraria.

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

 

 

  • Data inserimento: 04.09.15