Cassazione e verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra di un centro estetico
La titolare di un centro estetico e di benessere era stata dichiarata colpevole per il reato di omissione della verifica quinquennale dell’impianto elettrico di messa a terra. Nel ricorso presentato aveva sostenuto che non vi era continuità tra la normativa precedente e quella introdotta con il d.P.R 462/2001, e che aveva comunque agito in buona fede essendo certa dell’efficienza dell’impianto.
I giudici della Cassazione non hanno condiviso le motivazioni del ricorso e lo hanno quindi rigettato.
Questa la conclusione con riferimento alla mancata verifica dell’impianto elettrico per la messa a terra del salone di estetica: “l’imputata titolare di centro estetico e, quindi, tenuta all’osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di impianti elettrici di messa a terra, ha omesso di richiedere la verifica periodica quinquennale dell’impianto e non ha ottemperato alla prescrizione di richiedere la verifica all’ARPA entro cinque giorni dalla notifica, donde la sicura configurabilità del reato dovendo categoricamente escludersi la dedotta buona fede e la rilevanza della verifica dalla predetta affidata a un soggetto non abilitato”.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 06/12/2011, n. 45329.