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Cassazione: deposito temporaneo dei rifiuti edili da demolizione

L’allontanamento del materiale non utilizzato dal cantiere, stabilito dal comune nel contratto di affidamento dei lavori, non legittima l’utilizzo indiscriminato di qualunque area per il deposito degli stessi (rifiuti)

La Cassazione con sentenza del 30/01/2018, n. 4181, si è pronunciata in materia di deposito temporaneo dei rifiuti ribadendo l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti. La norma pone una serie di condizioni, tutte concorrenti, per la configurabilità, in presenza di raggruppamento di rifiuti, di un deposito temporaneo, con la conseguenza che in difetto anche di uno di essi il deposito non può ritenersi temporaneo.  La Corte precisa che nella vigenza del testo dell’art.183 lett. bb) antecedente alle modifiche apportate dalla legge 6.8.2015 n. 125, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo è stato ritenuto non solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione.

Nel caso in questione la circostanza che il Comune nella regolamentazione del contratto di appalto avesse previsto in relazione al computo metrico "l'allontanamento del materiale non utilizzato a qualsiasi distanza", non equivale a legittimare l'utilizzo indiscriminato di qualunque area, avendo con tale disposizione l'ente locale semplicemente vietato il deposito dei rifiuti all'interno dell'area di cantiere che mai, come osservano gli stessi ricorrenti, sarebbe stata possibile all'interno di un centro storico lungo la strada principale. Come correttamente rilevato dai giudici di merito grava sugli imputati l'onere di attivarsi presso i competenti uffici comunali e di acquisire le autorizzazioni necessarie al fine dell'utilizzo dell'area adibita a deposito dei rifiuti provenienti dal cantiere edile, non potendo mai fungere da scriminante la buona fede da costoro invocata. L'elemento soggettivo del reato è invero integrato dallo stesso utilizzo di un'area priva delle necessarie autorizzazioni.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 30/01/2018, n. 4181.

  • Data inserimento: 28.05.18