CANONI DI LOCAZIONI COMMERCIALI
Nei contratti di locazione ad uso commerciale, i canoni pattuiti tra le parti concorrono a formare il reddito del locatore anche se non sono stati effettivamente percepiti.
La risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, inoltre, non ha effetto retroattivo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27451 del 14 ottobre 2025.
La posizione della Cassazione
La Corte suprema, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, ha ribadito un principio oramai consolidato:
- nei contratti di locazione commerciale, i canoni pattuiti concorrono alla formazione del reddito del locatore indipendentemente dalla percezione effettiva.
La Corte, richiamando le norme del Testo Unico, ribadisce che i redditi fondiari, compresi quelli derivanti da locazioni, concorrono a formare il reddito complessivo del possessore. Solo i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento; questa deroga non si applica alle locazioni di immobili commerciali.
Richiamando la propria giurisprudenza in merito, la Corte ha inoltre precisato che la risoluzione di un contratto di locazione ad esecuzione continuata non ha effetto retroattivo. Sulla base del Codice Civile (art. 1458) nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Pertanto, anche se la parte conduttrice è morosa anche da molto tempo, la parte locatrice era comunque tenuta a dichiarare i canoni maturati fino alla data della risoluzione del contratto in quanto il reddito fondiario sorgeva per il solo fatto di essere titolare del diritto di locazione.
La risoluzione del contratto ad esecuzione periodica produce effetti “ex nunc” (a partire dal momento della risoluzione) e non estingue gli obblighi tributari relativi ai canoni già maturati.

