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BONUS EDILIZI – NUMERO DELLE CESSIONI CONSENTITE

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sono state inserite, in sede di conversione, nel Decreto Sostegni-Ter

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul periodo transitorio con FAQ del 17 marzo 2022. 

Le precisazioni dell’Agenzia in relazione al numero di cessioni consentite

La FAQ del 17 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quante cessioni dei crediti derivanti da detrazioni “edilizie” possono essere effettuate e a favore di quali soggetti nel caso in cui le comunicazioni di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 siano state presentate:

  • entro il 16 febbraio ovvero
  • successivamente a tale data.

La disciplina “a regime” prevista dal comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) n. 1 e 2 del DL 13/2022, applicabile alle comunicazioni di opzione presentate dal 26 febbraio 2022, è la seguente:

Sconto in fattura

  • il fornitore può cedere il credito di imposta, che ha maturato con l’applicazione dello sconto sul corrispettivo, a qualunque soggetto terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari (prima cessione).

Dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto ad un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto ad un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.

Cessione del credito

  • il beneficiario della detrazione può cedere (prima cessione) il credito a chiunque.

Il “primo cessionario” può cedere il credito di imposta, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.

Prendendo atto dell’incertezza creata dai ripetuti cambi di normativa, l’Agenzia delle entrate ha portato a sintesi i diversi regimi di cessione dei crediti succedutisi, interpretando opportunamente i vari disposti normativi ed introducendo uno spartiacque a seconda che le operazioni (comunicazione di opzione) siano intervenute entro il 16 febbraio 2022 ovvero successivamente.

In pratica viene di fatto anticipata l’applicabilità delle norme introdotte dal D.L 13/2022 “Sblocca cessioni” che era prevista dal 26.2.2022 mantenendo come data spartiacque quella prevista nel decreto Sostegni-ter per la disciplina transitoria (17 febbraio 2022).

L’Agenzia riafferma nella FAQ la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.

In sintesi:

Evento Tipo di evento Ulteriori cessioni
Prima Cessione o sconto Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16.2.2022

Il credito può essere ceduto 1 sola volta a chiunque e poi 2 volte a soggetti vigilati

Prima Cessione o sconto Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17.2.2022  Il credito può essere ceduto 2 volte a soggetti vigilati
Prima cessione o sconto Sconto comunicato all'Agenzia dal 17.2.2022 Il credito può essere ceduto 1 sola volta a chiunque e poi 2 volte a soggetti vigilati

 

Evento Tipo evento Ulteriori cessioni
Cessioni successive alla prima Comunicate all'Agenzia entro il 16.2.2022 Il credito può essere ceduto 1 sola volta a chiunque e poi 2 volte a soggetti vigilati
Cessioni successive alla prima Comunicate all'Agenzia  entro il 16.2.2022 e prima cessione effettuata a qualsiasi soggetto comunicata all'Agenzia dal 17.2.2022 Il credito può essere ceduto 2 volte a soggetti vigilati
  • Data inserimento: 28.03.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5306