Area Legno - Lapidei: CCRL 20.11.2024 – Elemento Variabile Retribuzione (E.V.R.) anno 2025
Il CCRL Area Legno e Lapidei del 20.11.2024 ha istituito per le annualità 2025, 2026 e 2027 l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) che è regolamentato da uno specifico accordo allegato al CCRL e di cui ne costituisce parte integrante.
Sono tenute all’erogazione dell’E.V.R. le imprese artigiane e PMI dei settori legno e lapidei che rientrano del campo di applicazione del CCRL 20.11.2024.
La quantificazione dell’E.V.R. è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR.
L’E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore (superminimi compresi). In pratica, ricorrendo le condizioni definite dall’accordo regionale di seguito descritte, il lavoratore ha sempre diritto all’E.V.R., essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.
A) Determinazione importo E.V.R.
Per la determinazione dell’importo E.V.R. 2025 spettante ai lavoratori le imprese dovranno operare la verifica dei seguenti due indicatori/parametri di riferimento secondo il seguente schema:
- Volume affari IVA: confronto fra la media dichiarazione IVA 2025 riferita all’anno di imposta 2024 e dichiarazione IVA 2024 riferita all’anno di imposta 2023 rispetto alla media dichiarazione IVA 2024 riferita all’anno di imposta 2023 e dichiarazione IVA 2023 riferita all’anno di imposta 2022;
- Numero medio dei dipendenti occupati (cessati compresi) nell’anno 2024 rispetto al numero medio dei lavoratori occupati (cessati compresi) nell’anno 2023.
Ciascun parametro incide in misura percentuale rispetto all’importo E.V.R. lordo totale: 80% il primo indicatore (volume di affari IVA) e 20% il secondo (numero medio dei dipendenti).
Ciascun paramento è raggiunto se il valore risulta incrementale, anche su valori decimali.
Ai fini del conteggio dei lavoratori per la verifica del parametro “Numero medio dei dipendenti occupati” si considerano tutti i lavoratori subordinati dipendenti dell’impresa, ossia quadri, impiegati, operai e apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Non si contano gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (c.d. apprendistato duale).
I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all’orario.
I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell’anno, sono conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario).
I lavoratori a chiamata sono computati in base all’orario effettivamente lavorato in ciascuno degli anni di riferimento, cioè sono conteggiati in proporzione all’orario svolto nel periodo di riferimento (01.01.2024 – 31.12.2024). Non si considerano i lavoratori somministrati.
Entrambi i parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali.
In caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, riferita allo stesso settore, i parametri sono verificati anche in relazione al periodo di riferimento riferiti all’impresa cedente.
Per le imprese neo costituite, per le quali non è possibile effettuare il confronto dei parametri sulle annualità precedenti, l’E.V.R. 2025 sarà erogato nella misura intera (100%) alle scadenze previste dall’accordo regionale senza poter applicare la tassazione agevolata.
La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:
- entrambi i parametri risultano incrementati rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 100% dell’importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione;
- entrambi i parametri risultano pari o inferiore rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda non provvederà all’erogazione dell’E.V.R.;
- un solo parametro risulta incrementato rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda erogherà l’E.V.R. nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione.
Se l’impresa decide di non effettuare la verifica dei parametri dovrà erogare l’E.V.R. per intero, senza possibilità di accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.
Una volta compiuta la verifica dei parametri (punti 1, 2 e 3), l’impresa invia alla Commissione Provinciale Premi di Risultato e Welfare di Confartigianato Imprese Vicenza, a mezzo PEC (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), entro il 30 giugno 2025 (termine perentorio) un’autocertificazione utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 dell’Accordo E.V.R. - CCRL Area Legno - Lapidei, completo delle informazioni richieste relative alla verifica dei parametri per erogazione EVR 2025. Nella PEC, oltre all’allegato 1, vanno allegate le dichiarazioni IVA relative alle annualità oggetto del raffronto incrementale.
La Commissione, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale, potrà richiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione trasmessa che l’impresa dovrà produrre entro i successivi 6 giorni di calendario.
Sebbene l’Accordo regionale preveda un meccanismo di “silenzio – assenso”, ossia trascorsi i termini previsti dall’accordo senza richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e/o comunicazioni da parte della Commissione la documentazione si intende accolta, la Commissione Provinciale di Vicenza comunicherà in ogni caso l’esito della verifica dei parametri all’impresa, trasmettendo alla stessa e all’intermediario una specifica comunicazione funzionale al deposito telematico sul portale di cliclavoro per accedere al regime di tassazione agevolata (vedi punto D).
L’impresa, inoltre, è tenuta informare i dipendenti circa l’esito della misurazione dei parametri e l’eventuale non erogazione o erogazione in misura ridotta dell’importo E.V.R. utilizzando il modello di cui all’Allegato 3 dell’Accordo E.V.R. - CCRL Area Legno - Lapidei, che andrà consegnato ai lavoratori dopo il ricevimento della comunicazione da parte della Commissione Provinciale.
L’Allegato 3 può essere consegnato ai dipendenti e firmato dagli stessi per presa visione oppure portato a conoscenza degli stessi mediate invio tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dei lavoratori, se conosciuto, oppure affisso in azienda etc.
La documentazione è scaricabile dal sito di Confartigianato Imprese Vicenza al seguente link
https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/ (si veda spazio dedicato alla Commissione Provinciale Premi di risultato e Welfare).
B) Erogazione E.V.R.
Determinato l’importo dell’E.V.R.2025 in esito alla verifica dei parametri di cui al precedente punto A), le imprese procederanno all’erogazione ai lavoratori aventi diritto con le seguenti modalità:
- l’importo spettante da riconoscere è quello previsto per il livello di inquadramento del lavoratore posseduto al 1° giugno 2025; non rilevano eventuali cambi di qualifica/livello o di conferma ex apprendista o cambio orario intervenuti successivamente alla data del primo giugno 2025;
- l’importo spettante è corrisposto in 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze: cedolino di competenza della retribuzione di luglio 2025, settembre 2025 e novembre 2025;
- l’E.V.R. è erogato ai soli dipendenti delle imprese che risultino in forza nella stessa azienda durante il periodo di misurazione del parametro 2 “numero medio dipendenti occupati” (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) e al momento dell’erogazione delle singole rate (es. E.V.R. 2025 per il dipendente in forza nel 2024 e nelle singole tranche di erogazione 2025) secondo le seguenti modalità:
- ai dipendenti con orario di lavoro part time alla data del 1° giugno 2025 pari o superiore al 50%, l’importo E.V.R. determinato in esito della verifica dei parametri spetta nella misura del 100% (vale a dire il medesimo importo del full time); ai lavoratori con orario di lavoro part time alla data del 1° giugno 2025 inferiore al 50%, l’importo V.R. determinato in esito della verifica dei parametri spetta nella misura del 50%;
- per i lavoratori a chiamata, l’E.V.R. è calcolato in percentuale sulla base della media dell’orario di lavoro contrattuale nel semestre gennaio – giugno 2025;
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 6 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2 (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024), intendendosi per mese l’essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l’E.V.R. verrà riconosciuto nella misura del 50%; (es. per l’erogazione E.V.R. nel 2025 si verifica la presenza in azienda nel 2024);
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2 (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024), intendendosi per mese l’essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l’E.V.R. verrà riconosciuto nella misura del 100% (es. per l’erogazione E.V.R. nel 2025 si verifica la presenza in azienda nel 2024).
- per gli apprendisti professionalizzanti l’importo E.V.R. spettante è determinato nella misura del 70% dell’importo riferito al livello D per il settore Legno e al livello 6 per il settore Lapidei (con arrotondamento al centesimo - vedi tabelle) a prescindere dal livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato, purché possano far valere un’anzianità di almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento per la misurazione del parametro 2 (1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024). L’E.V.R. non spetta ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato duale (1° e 3° livello);
- nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione (1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) cessi il rapporto antecedentemente alla data di erogazione e venga successivamente assunto nel corso dell’annualità di erogazione presso la medesima azienda, l’E.V.R. verrà erogato a partire dal mese di assunzione in base al livello di inquadramento in essere.
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° giugno 2025 per motivi riconducibili a pensionamento, dimissioni in maternità, dimissioni per giusta causa che danno titolo al riconoscimento della NASPI e per fine periodo di comporto, l’importo dell’E.V.R. spettante sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
In allegato alla presente notizia le tabelle con gli importi E.V.R.
C) Opzione welfare
L’accordo E.V.R. prevede un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o parziale dell’E.V.R. spettante, in un’unica soluzione, a prestazioni, opere, servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare, solo laddove siano messi a disposizione da parte del datore di lavoro.
In tale ipotesi, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione ai dipendenti mediante consegna della Scheda Welfare (Allegato 4 dell’Accordo regionale) unitamente all’Allegato 3. I lavoratori che intendono esercitare l’opzione welfare devono restituire la scheda compilata e firmata entro la fine del mese di luglio 2025.
Rientra fra le prestazioni di welfare opzionabili anche la previdenza complementare.
È possibile, infatti, per il lavoratore optare per la destinazione dell’importo welfare spettante al Fondo di previdenza complementare (anche aperto) a cui lo stesso è iscritto con conferimento del TFR. L’importo trasferito al Fondo pensione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, senza oneri aggiuntivi per l’impresa e, pertanto, l’importo E.V.R. spettante destinato a previdenza complementare deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l’INPS.
Il datore di lavoro metterà a disposizione la soluzione di welfare entro la fine del mese di settembre 2025 con annotazione nel cedolino paga di competenza dello stesso mese (settembre 2025). Invece, nel caso di opzione per la previdenza complementare, viene data indicazione del conferimento al Fondo pensione nel cedolino paga del mese di luglio 2025.
Qualora il lavoratore eserciti l’opzione welfare, i valori dell’E.V.R. spettante sono incrementati del 5%, arrotondati per eccesso ai 5 euro.
In allegato alla presente notizia le tabelle con gli importi E.V.R
D) Applicazione regime fiscale agevolato
L’E.V.R. regolamentato dal CCRL Area Legno - Lapidei, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche per poter essere tassato con l’imposta sostitutiva, in quanto trattasi di incremento di risultato, di ammontare variabile, raggiunti e verificati a livello aziendale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anche con riferimento ad uno solo dei due parametri, sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i.
Ove la singola azienda registri l’incremento nel periodo congruo stabilito dall’Accordo regionale, applicando i criteri di misurazione e avendo assolto all’invio dell’Allegato 1 alla Commissione provinciale (paragrafo A), potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, l’impresa dovrà effettuare il deposito telematico (c.d. scheda monitoraggio) sul portale dedicato ai servizi di Cliclavoro.
Le imprese di nuova costituzione, esclusi i casi di trasformazione/trasferimento d’azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro, che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto alle annualità oggetto della verifica, erogheranno l’E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.