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Approvo

Area Alimentazione - Panificazione: sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale.

Il 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il nuovo CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentazione e delle imprese del settore panificazione, sostitutivo del precedente CCRL siglato il 13.05.2015.

Il 14 aprile u.s. la Confartigianato Imprese Veneto ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali di settore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro che si applica ai dipendenti delle imprese artigiane (così come definite dalla Legge quadro dell’artigianato) e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentazione, nonché ai dipendenti delle imprese artigiane e PMI fino a 249 dipendenti del settore panificazione.

Le imprese non artigiane, che rientrano nella sfera di applicazione del contratto, possono applicare il CCRL a condizione che adottino anche il CCNL Area alimentazione e panificazione artigianato. Le norme del CCNL alimentazione e panificazione e quelle del CCRL rappresentano un corpo normativo unico ed inscindibile; l’applicazione di uno determina anche l’applicazione dell’altro.

Il CCRL decorre dal 1° aprile 2017 ed avrà validità fino al 30 giugno 2019.

Il nuovo CCRL sostituisce integralmente tutti gli accordi e i contratti collettivi regionali siglati dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 2015.

Il CCRL si compone di una parte comune contenente disposizioni applicabili a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione dello stesso e di tre sezioni speciali riguardanti rispettivamente le aziende artigiane del settore alimentazione, le aziende non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti e le aziende del settore panificazione (artigiane e PMI fino a 249 dipendenti).

Rimandando alla lettura del testo del contratto, si riportano le principali novità introdotte.

Parte comune

Con riferimento al mercato del lavoro è previsto a) il meccanismo che consente il superamento dei limiti numerici previsti dal CCNL nel caso di necessità produttive dell’impresa b) un trattamento economico in favore degli apprendisti (di età superiore ai 29 anni) percettori di Mobilità, NASpI, ASDI e DIS-COLL pari alla percentuale più elevata prevista dal CCNL con riferimento al livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato e, c) la disciplina del contratto part-time con orario sperimentale c.d. PTOS, già prevista nel precedente CCRL del 2015, ora estesa a tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo regionale.

Parte speciale Imprese artigiane del settore alimentazione e imprese del settore panificazione

1) Viene istituito l’Elemento Retributivo di secondo livello (E.R.T.), erogato ai lavoratori a decorrere dal 1° aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019. L’importo di tale elemento riferito all’operaio qualificato è pari rispettivamente a:

  • Operario qualificato settore alimentazione artigiano (5° liv.): 48 euro mensili (1248 euro complessivi);
  • Operario qualificato settore panificazione (liv. A3): 11,30 euro mensili (293,80 euro complessivi).

Dal 1° luglio 2019 tale quota decadrà, salvo diversi accordi tra le parti.

Con l’istituzione dell’E.R.T. cessa definitivamente l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), non più previsto per i settori afferenti al CCRL, la cui erogazione era sospesa dal 1° novembre 2016.

Dal 1° aprile 2017 decade l’I.R.R. previsto dalla precedente contrattazione regionale per il settore alimentazione, la cui ultima corresponsione sarà con il cedolino riferito alla retribuzione di marzo 2017.

2) È confermata l’erogazione dell’E.R.R. (elemento retributivo regionale) nel valore di € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie).

3) Si prevede anche l’erogazione di un importo una tantum suddiviso in due tranche a copertura del periodo compreso fra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017, periodo in cui non si è dato corso all’erogazione dell’E.E.T.

4) È istituita una “quota di adesione contrattuale” a previdenza complementare da versare ad uno dei Fondi negoziali del comparto artigiano.

5) Sono rimodulate e diminuite le quote di contribuzione dei fondi di II livello EBAV. Dal 1° maggio p.v. le quote sono pari rispettivamente a € 6,28 c/impresa e € 1,20 c/lavoratore per il settore alimentazione e € 4,40 c/impresa e € 0,60 c/lavoratore per il settore panificazione.

Parte speciale Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentazione

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 si applicano tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS Venete.

Tali imprese possono applicare il CCRL solo se applicano anche il CCNL Area alimentazione e panificazione artigianato.

Per tali imprese:

  • si applicano tutte le disposizioni della “parte comune” del CCRL;
  • erogazione dell’E.R.R. (€ 0,44 mensili) in aggiunta alla retribuzione definita dal CCNL;
  • dal 1° maggio 2017 decorre la nuova contribuzione di II livello EBAV. Le quote di II livello sono pari a € 6,28 c/impresa e € 1,20 c/lavoratore;
  • l’applicazione del CCRL e la regolarità contributiva EBAV esenta le imprese dall’erogazione dell’elemento economico di garanzia (E.G.R.) previsto dal CCNL.
  • Data inserimento: 26.04.17