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Approvazione legge su «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»

La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato la Legge in sede legislativa e quindi definitivamente nella seduta del 18 gennaio 2011.

La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato in sede legislativa e quindi definitivamente nella seduta del 18 gennaio scorso la legge su  “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che dovrà essere pubblicata in G. U.

L’articolo centrale della legge è il numero 4 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Vi si prevede, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari che sia obbligatorio riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle altre indicazioni di legge, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per i prodotti non trasformati  il luogo d’origine riguarda il paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria.

Con gli stessi decreti  saranno definiti i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine rischierà una sanzione fino a 9.500 euro.

L’ obbligo dell’etichettatura avrà effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi decreti di attuazione.  I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie potranno essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

La legge sottolinea anche all’articolo 5 che l’omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime costituisce pratica commerciale ingannevole.

Il testo prevede che l’origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore.

All’articolo 2 della stessa si introduce anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela.

Per un esame più approfondito della normativa si può richiedere il testo via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 29.03.11