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Apprendistato di primo livello: circolare del Ministero del Lavoro e circolare INPS sullo sgravio contributivo anno 2022.

Chiarimenti applicativi del Ministero del Lavoro in materia di apprendistato di primo livello e regole INPS per applicare lo sgravio contributivo anno 2022 per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Con la circolare n. 12 del 6 giugno u.s. il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni in materia di apprendistato di primo livello contenute nel D.lgs. n. 81/2015 e nel DM 12 ottobre 2015.

La circolare ricorda, in primo luogo, che questa tipologia di apprendistato è rivolta a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo, ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado tramite un percorso “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa (che eroga la formazione esterna) e in parte presso un’impresa (che eroga la formazione interna).

Tenuto conto della finalità del contratto, volto all’acquisizione di un titolo di studio, l’instaurazione del rapporto di lavoro comporta la redazione dei seguenti documenti (i cui modelli sono riportati in allegato alla circolare del Ministero):

  • il Protocollo formativo – alla cui sottoscrizione è subordinata l’attivazione del contratto - che definisce compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista;
  • il Piano Formativo Individuale (PFI), che definisce il percorso formativo dell’apprendista e che può essere modificato e adeguato nel corso del rapporto di lavoro;
  • il dossier individuale, da compilare durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato, per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del

Ulteriore condizione per l’attivazione del contratto è la regolare iscrizione dell’apprendista al percorso formativo. Ne consegue che il contratto può essere avviato:

  • prima dell’inizio del percorso formativo scolastico, ferma restando l’avvenuta iscrizione da parte dell’apprendista;
  • contestualmente all’avvio per percorso formativo;
  • successivamente all’avvio del percorso scolastico, purché venga garantita la durata minima contrattuale di sei mesi ed il rispetto dell’orario minimo ordinamentale. In tal caso, specifica il Ministero, il calcolo dei periodi di formazione interna (presso l’impresa) ed esterna (presso l’istituzione scolastica) si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, nei limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall’allievo.

La circolare fornisce, poi, indicazioni in merito all’individuazione del termine del periodo formativo, momento a cui si ricollegano diverse conseguenze quali il recesso, la prosecuzione del contratto, la proroga o la trasformazione in apprendistato professionalizzante.

A tale riguardo, il Ministero chiarisce che il termine del periodo formativo deve essere identificato nella pubblicazione degli esiti dell’esame finale sostenuto dall’apprendista.

A tal fine, l’istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione, in modo da consentire il rispetto dei termini per le conseguenti comunicazioni obbligatorie.

L’obbligo di comunicazione a carico dell’istituzione formativa deve, inoltre, essere espressamente riportato all’interno del Protocollo formativo.

In merito, invece, alla comunicazione obbligatoria di assunzione, la circolare chiarisce che nel campo “data di fine periodo formativo” è possibile indicare il termine dell’anno scolastico, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame.

Con riferimento agli aspetti previdenziali e assicurativi, la circolare ricorda come l’apprendista abbia diritto a tutti i trattamenti previsti dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, compresi quelli per gli infortuni sul lavoro.

Il Ministero chiarisce, infine, che possono essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello anche i familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine. Tuttavia, a fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l’onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.

L’INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, fornisce le istruzioni operative per avvalersi dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

 

  • Data inserimento: 16.06.22