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ANPAL – Incentivo Lavoro (IO Lavoro) – istruzioni applicative INPS.

Pubblicata la circolare INPS con cui vengono fornite le indicazioni per la richiesta e l’applicazione dell’incentivo per le assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante effettuate nel 2020.

L’INPS, con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per richiedere l’esonero contributivo Incentivo Lavoro (IO Lavoro) e per gestire i relativi adempimenti previdenziali.

L’incentivo, ricordiamo, è stato istituito da ANPAL nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (c.d. PON SPAO) con i Decreti direttoriali n. 52 dell’11 febbraio 2020 e n. 66 del 21 febbraio 2020.

Possono accedere al beneficio i tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati che abbiano rilasciato la DID che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (quest'ultimo requisito non è richiesto per i lavoratori under 25).

L'incentivo può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

L'assunzione deve produrre un incremento occupazionale netto (ULA).

Non sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

- lavoro domestico;

- lavoro intermittente;

- prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (art. 4, comma 5, del decreto direttoriale n. 52/2020);

- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato (de minimis), con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni. Sono previsti ulteriori casi di cumulabilità (esonero ex legge di bilancio e con l'incentivo riservato ai datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza)

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

Le sole istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

  • Data inserimento: 29.10.20