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ABILITAZIONE PROFESSIONALE DELL'ACCONCIATORE

stop al riconoscimento dei requisiti previsti dalla vecchia legge n. 161/1963
E’ entrato in vigore il 14/09 u.s. il Decreto Legislativo n. 147/2012, pubblicato in G.U. n. 202 del 30/08/2012, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.Tale provvedimento sancisce, all’art. 15, l’abrogazione degli articoli 1 (commi terzo, quarto, quinto e sesto) e 2, 2- bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente le “attività di barbiere, parrucchiere ed affini” (come integrata dalla legge n. 1142/1970).Alla luce di tale norma, i requisiti per l’ottenimento dell’abilitazione professionale restano pertanto disciplinati, d’ora in avanti, esclusivamente dalla “disciplina dell’attività di acconciatore” prevista dalla Legge n. 174/2005, che – come noto - prevede il suo conseguimento solo previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto, in alternativa:a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.In sostanza, viene eliminata la possibilità per i nuovi operatori di continuare a far valere i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla precedente disciplina (ad es. attività lavorativa qualificata per almeno due anni, qualificazione di fine apprendistato, attestati di formazione professionale) che, ai sensi dell’art. 7 della stessa L. n. 174/2005, potevano continuare ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla legge nazionale.
  • Data inserimento: 21.12.12