InformaImpresa 23 - 2013 - page 9

(1.12 – 20.12.2013 o 1.10 – 20.12.2013), il cui risultato
a debito dovrà essere
versato interamente
(e non nella
misura dell’88%).
VARIAZIONE PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE
Si può verificare che un contribuente abbia adottato nel
2013 un
diverso regime di liquidazione periodica
rispetto
al 2012. In tale ipotesi sono previste particolari modalità
di determinazione della base di riferimento.
Caso n. 1
– contribuente mensile 2013 ex trimestrale 2012
L’acconto va commisu-
rato ad
1/3 del saldo
IVA della dichiarazione
relativa al 2012
(saldo
+ acconto).
Mod. IVA 2013
(anno 2012)
(VL38 – VL36 + VH13) : 3
Esempio: Il debito IVA dovuto in sede di dichiarazione re-
lativa al 2012 è pari a € 1.560 e corrisponde alla somma
di € 703 (rigo VL38) diminuito di quanto indicato a rigo
VL36 a titolo di interessi trimestrali e € 857 (VH13).
L’acconto dovuto per il mese di dicembre 2013 è pari a
457,60
ed è così determinato:
€ 1.560 : 3 = € 520 x 88% = € 457,60
Caso n. 2
– contribuente trimestrale 2013 ex mensile 2012
L’acconto va commisurato
alla
somma dei saldi delle
liquidazioni di ottobre, no-
vembre e dicembre 2012.
Mod. IVA 2013
(anno 2012)
VH10 + VH11 + VH12
Esempio: Un soggetto trimestrale nel 2013 (mensile nel
2012) presenta i seguenti saldi a debito delle liquidazioni
periodiche del 2012:
- ottobre 2012
€ 1.256
- novembre 2012
€ 2.275
- dicembre 2012 (acconto + saldo)
€ 3.577
- Totale
€ 7.108
L’ammontare dell’acconto dovuto per il 2013 è pari a
6.255,04
(€ 7.108 x 88%).
CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO LA CONTABILITA’ A TERZI
I soggetti in esame possono determinare l’acconto in un
altro modo ancora e cioè nella misura di due terzi dell’im-
posta dovuta per la liquidazione di dicembre 2013 (che
viene effettuata sulla base delle registrazioni del mese di
novembre 2013).
I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che
affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in
essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un cre-
dito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro
154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta
pari a euro 103,28 e, quindi, di entità inferiore al minimo
stabilito per l’effettuazione dell’acconto (euro 103,29).
versamenti Auto UE
Come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE
sono tenuti al versamento dell’Iva relativa alla prima ces-
sione interna, al fine di procedere all’immatricolazione
dell’autoveicolo. In assenza di chiarimenti, si ritiene che ai
fini del calcolo in esame i versamenti effettuati nel mese
di dicembre 2012 con il mod.“F24 – elementi identificati-
vi” ed indicati nel rigo VH31 del modello Iva 2013 siano
sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei
suddetti versamenti).
ACCONTO IVA 2013 =
88% x (VH12 + VH31)
SOGGETTI EX MINIMI 2012
I soggetti che nel 2012 hanno adottato il regime dei mi-
nimi e nel 2013 hanno applicato il regime ordinario (per
obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimen-
to per il 2012, non sono tenuti al versamento dell’acconto
IVA 2013.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod.
F24 utilizzando il codice tributo
“6013”
(contribuente
mensile) o
“6035”
(contribuente trimestrale) e periodo di
riferimento
“2013”.
I soggetti trimestrali
non devono maggiorare
l’ammontare
dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%. L’ammontare
dell’acconto IVA
può essere compensato
con i crediti tri-
butari e/o contributivi ancora disponibili.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
All’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto
IVA è applicabile la sanzione del 30%.
Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate
utilizzando il ravvedimento operoso.
Si evidenzia che, in caso di r
avvedimento operoso, le san-
zioni vengono ridotte:
dallo 0,2% al 2,8%
, se il pagamento è effettuato entro 14
giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni gior-
no di ritardo va applicato lo 0,2%;
ad 1/10
(3% dell’imposta) se il pagamento avviene
entro
30 giorni;
ad 1/8
(3,75% dell’imposta) se si paga entro la data di
presentazione della
dichiarazione annuale.
Si rammenta che, come specificato dall’Agenzia delle En-
trate nella Risoluzione 22.5.2007, n. 109/E, l’ammontare
degli interessi da ravvedimento (interessi pari al 2,5% an-
nuo) devono essere versati distintamente, utilizzando l’ap-
posito codice tributo “1991”.
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SISTEMI e CATEGORIE
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Estetica. Domanda di riconoscimento per
l’attività di podologo.
Fissata la scadenza per gli operatori interessati ad acquisire
tale titolo, previa esibizione dei certificati richiesti
Scade il 27 dicembre 2013 la possibilità di presentare la
domanda di riconoscimento per l’attività di podologo da
parte di operatori che possano vantare titoli conseguiti
prima dell’obbligo universitario. Dopo un ritardo di quasi
due anni, la Regione Veneto ha emanato l’avviso pubblico
e posto la scadenza 60 giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento nel BUR n. 90 del 25 ottobre u.s. (docu-
mento allegato). Si sottolinea in particolare l’articolo 7 del
provvedimento che afferma, nel caso in cui non siano pro-
dotti tutti i documenti necessari, la possibilità di poterli
implementare successivamente a richiesta della Regione.
Infine si ricorda che, come indicato nella circolare nazio-
nale del marzo 2012, essendo l’attività di podologo una
prestazione sanitaria, non sarà possibile svolgere tale at-
tività all’interno dei centri estetici. Gli estetisti che acqui-
siranno l’equivalenza alla podologia dovranno pertanto
svolgere tale attività o presso un proprio studio professio-
nale con altra e diversa partita Iva, o attraverso contratti
di collaborazione professionale presso strutture sanitarie
o altri centri abilitati, delegando - a copertura della pro-
pria assenza - ad un altro soggetto la responsabilità tecni-
ca del centro estetico.
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InformaImpresa
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