InformaImpresa 23 - 2013 - page 8

Periodicità di
liquidazione
Base di
riferimento
Mod. IVA 2013
(anno 2012)
Mensile
“posticipato”
Saldo a debito
liquidazione
dicembre 2012
effettuata sulla
base delle
operazioni di
novembre 2012
VH12
Trimestrale
Saldo a debito
della dichiarazio-
ne relativa al 2012
(saldo + acconto)
VL38 – VL36 +
VH13
Trimestrale
Saldo a credito
liquidazione quarto
trimestre 2012
VH13 – VL33
Trimestrale
speciale (au-
totrasporta-
tore, distribu-
tore di carbu-
rante)
Saldo a debito
liquidazione quarto
trimestre 2012
VH12
In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento all’Iva
dovuta
al lordo dell’eventuale acconto
versato a suo tem-
po nel mese di dicembre. E’ possibile che si verifichi il caso
in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto
di un maggiore acconto versato il periodo precedente. In
questo caso, l’acconto per il 2013 deve essere commisura-
to a quanto effettivamente dovuto per il 2012;
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella Risoluzione 23.12.04,
n. 157/E ha confermato che per i soggetti trimestrali, al
fine dell’individuazione della base di riferimento,
non va
considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati
in sede di dichiarazione annuale.
Esempio 1: un contribuente trimestrale
presenta la di-
chiarazione IVA relativa al 2012 a debito di € 469 (impor-
to versato € 474 = 469 + 5 maggiorazione 1%), avendo
versato a titolo di acconto per il 2012 un importo di €
1.944.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2012 è pari a € 2.413
(€ 469 + € 1.944) l’acconto dovuto per il 2013 ammonta
a € 2.123,44 (€ 2.413 x 88%).
Esempio 2: un contribuente mensile
presenta la dichia-
razione IVA relativa al 2012 a debito di € 2.000, avendo
versato a titolo di acconto per il 2012 un importo di €
1.000.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2012 è pari a € 3.000
(€ 2.000 + € 1.000) l’acconto dovuto per il 2013 ammonta
a € 2.640,00 (€ 3.000 x 88%).
Esempio 3:
un contribuente trimestrale “speciale” (auto-
trasportatore) presenta il saldo della liquidazioneIVA del
quarto trimestre 2012, al lordo dell’acconto 2012 (rigo
VH12 dichiarazione IVA relativa al 2012), pari a € 5.275.
L’acconto dovuto per il quarto trimestre 2013 è pari a
4.642,00
(€ 5.275 x 88%).
In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un sal-
do a credito per il contribuente non sussiste l’obbligo di
versamento dell’acconto. Tuttavia nel caso particolare in
cui la dichiarazione IVA relativa al 2012 di un contribuen-
te
trimestrale
riporti un saldo a credito per effetto di un
maggior acconto 2012
è necessario individuare quanto
sarebbe stato il saldo in assenza dell’acconto. In altre pa-
role l’acconto da versare per il 2013 va commisurato a
quanto effettivamente dovuto per il 2012
, pari alla diffe-
renza tra l’acconto versato e il saldo a credito della dichia-
razione IVA relativa al 2012 (VH13 – VL33).
Esempio 4: Un contribuente trimestrale ha chiuso la di-
chiarazione IVA relativa al 2012 a credito di € 357, avendo
versato € 5.641 a titolo di acconto.
Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l’accon-
to versato per il 2012 sarebbe stato pari a € 5.284 (5.641
– 357).
L’acconto dovuto per il 2013 è pertanto pari a € 4.649,92
(5.284 x 88%).
1.2. Metodo Previsionale
L’acconto è pari all’88% dell’importo che si presume costi-
tuirà il debito d’imposta dell’ultima liquidazione periodica
del 2013 (o il saldo debitorio risultante dalla dichiarazio-
ne annuale, per i contribuenti trimestrali).
In altri termini, con l’utilizzo di tale metodo, l’acconto da
effettuare risulterà pari all’88% dell’Iva che si prevede di
versare per il mese di dicembre 2013, per i contribuenti
mensili o a saldo della dichiarazione annuale Iva dell’an-
no 2013, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari.
Di conseguenza, l’acconto Iva corrisponde all’88% dell’am-
montare che si presume costituirà il debito d’imposta
dell’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso o il
debito d’imposta risultante dalla liquidazione del quarto
trimestre, che trova operatività anche in relazione alla di-
chiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali).
In sostanza, con il metodo in argomento il contribuente ha
la possibilità di determinare l’acconto in relazione alla sti-
ma delle operazioni (attive e passive) che prevede di porre
in essere sino al 31 dicembre 2013.
Il rischio dell’applicazione di questo metodo sta nella pos-
sibilità di sbagliare la previsione; se a consuntivo non ri-
sulterà versato in acconto almeno l’88% del debito accer-
tato per dicembre o quarto trimestre 2013, sulla differen-
za saranno applicate le sanzioni del caso (30% dell’impor-
to non versato o versato in meno).
1.3. Metodo analitico (o delle operazioni effettuate)
Si tratta di un metodo più oneroso in termini di comples-
sità, tuttavia consente di non esporre il contribuente al ri-
schio di sanzioni nel caso di versamento insufficiente a se-
guito della liquidazione definitiva dell’imposta. In questo
caso, il contribuente calcola l’importo dovuto prendendo
come riferimento una liquidazione “parziale” e straordina-
ria, in base alla quale vengono considerate:
- le operazioni attive effettuate fino alla data del 20 di-
cembre 2013 (ancorché non siano state emesse le rela-
tive fatture di vendita);
- le operazioni passive registrate fino alla stessa data.
Di conseguenza:
a) il contribuente mensile dovrà fare riferimento alle fat-
ture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto regi-
strate nel periodo 1.12 – 20.12.2013
b) il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento alle
fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto re-
gistrate nel periodo 1.10 – 20.12.2013
All’importo così ottenuto va aggiunta l’IVA a debito relati-
va alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora
annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o
registrazione.
Ad esempio, dovranno essere considerate:
- le cessioni effettuate con ddt fino al 20.12.2013 per le
quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al
20.12.2013, non ancora annotate;
- le fatture comunque emesse fino al 20.12.2013 (anche
se non incassate), non ancora annotate.
Va considerato, infine, anche il riporto del
saldo a credito
(o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liqui-
dazione periodica precedente (novembre o terzo trime-
stre).
Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà
ef-
fettuare una liquidazione IVA“atipica”
dei predetti periodi
8
InformaImpresa
Venerdì
13
dicembre
2013
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook