InformaImpresa 23 - 2013 - page 4

e metà con quella settembre 2014
. L’importo una tantum
sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part
time o prestazione ridotta nel periodo gennaio novembre
per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione
per mancanza di lavoro e/o assunzione dopo il 15 gennaio
2013.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui
futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti
fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti
dall’importo una tantum.
Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il
profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le
seguenti.
Ampliamento della sfera di applicazione:
ALIMENTAZIONE: inserimento delle attività di produzio-
ne, preparazione, confezionamento di pasti destinati alla
ristorazione.
(Inoltre tra i destinatari dell’applicazione del nuovo ccnl
vengono comprese anche tutte le aziende alimentari non ar-
tigiane fino a 15 dipendenti, che svolgono una delle attività
elencate nella sfera di applicazione dell’alimentazione)
Periodo di prova:
il periodo di prova per gli
apprendisti
(sia Alimentari che
Panificazione), precedentemente fissato in di un mese, viene
aumentato, parificandolo a quello previsto per il livello di
destinazione alla fine del tirocinio.
PANIFICAZIONE:
per tutti i livelli di inquadramento
viene
aumentato il relativo periodo di prova
, di due mesi per i
livelli più alti, di un mese per i livelli medi e massimo mezzo
mese per i livelli bassi
Contratto a tempo determinato:
riscritto l’art. 38 inserendo le disposizioni sugli
intervalli
temporali
tra due contratti a termine, ridotti a
10 o 20
giorni
, se il contratto era rispettivamente fino a 6 mesi o
superiore. Intervalli azzerati nel caso di assunzioni a ter-
mine per sostituzione. Inserite le disposizioni per il
primo
contratto a termine senza causale
, allungando il periodo
massimo consentito per questi rapporti senza causale da
12 a
24 mesi
, comprendendo proroghe e rinnovi. Inoltre la
mancanza di causale viene consentita
anche con soggetti
che hanno già avuto un unico precedente rapporto subor-
dinato
con l’impresa. Infine i rapporti a termine acausali
non sono computati nei limiti quantitativi di assunzione
con contratto a termine.
Contratti a termine in attività stagionali:
è aumentata da 6 a 8 mesi la durata massima dei contratti
stagionali, comprendendo proroghe e rinnovi. Confermato
inoltre che i contratti stagionali non rientrano nei limiti quan-
titativi alle assunzioni con contratto a termine e non sono
soggetti all’obbligo di intervallo temporale tra un contratto
a termine e l’altro.
Lavoro a tempo parziale:
riguardo alle
clausole flessibili ed elastiche
si prevede
un
preavviso ridotto
ad un giorno e una percentuale di
maggiorazione retributiva ridotta al 3%
, nel caso di modi-
ficazioni (variazione e/o aumento) dell’orario di lavoro, per
lo svolgimento di prestazioni stabilite per il
fine settimana,
le vacanze natalizie o invernali, il periodo di ferie estive
o invernali.
Inoltre sempre in caso di patti con clausole
flessibili e/o elastiche, si prevede che il lavoratore possa
recedere da tali clausole per specifiche ragioni personali
inerenti patologia gravi, proprie o dei propri familiari, o la
frequenza a corsi per acquisire di un titolo di studio.
Apprendistato:
per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati
fino al 30 novembre 2013 si continuerà ad applicare la
normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato pro-
fessionalizzante che vengono sottoscritti
a decorrere dal 1°
dicembre 2013 è prevista una nuova disciplina
che tiene
conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regola-
mentazione, confermando la suddivisione in gruppi rispetto
al livello di arrivo, prevede un
incremento delle durate
del tirocinio
(di 6 mesi con riferimento al 3° gruppo degli
Alimentari, di un anno con riferimento al 3° gruppo della
Panificazione di produzione e consistenti allungamenti in
tutti i tre gruppi per la parte di vendita e amministrazione
della Panificazione). Riscritte conseguentemente le tabelle
retributive con percentuali crescenti a partire dal 70%, cal-
colate sulla
retribuzione tabellare del livello di arrivo
, in cui
l’apprendista sarà inquadrato alla fine del tirocinio.
Tra le specifiche disposizioni si prevede una maggiore du-
rata del
periodo di prova, il computo dei periodi di appren-
distato svolti nei 12 mesi precedenti
, compresi i periodi di
apprendistato svolti per il
conseguimento della qualifica o
del diploma professionale.
E’anche previsto l’
allungamento
della durata del tirocinio
in presenza di assenze con diritto
alla conservazione del posto, quando la somma di tali even-
ti, ciascuno di almeno 20 gg. di durata, non sia inferiore ai
60 giorni di calendario. Infine sono definite le condizioni per
svolgere l’
apprendistato a tempo parziale e l’apprendistato
su cicli stagionali
(insieme di rapporti a termine).
Classificazione del personale
ALIMENTARI: vengono specificate, con distribuzione nei
livelli dal 5° al 3°A, le nuove figure del “cioccolatiere”, del
“macellaio” e del “pastaio”.
PANIFICAZIONE: con decorrenza 1° dicembre 2013 è pre-
visto un
nuovo livello
di inquadramento tra i livelli B3 e
B2, denominato
B3 Super
, in cui inserire i “collaboratori alle
attività di vendita e di preparazione prodotti” (dipendenti
addetti sia ad attività di produzione che di vendita). Per
questo nuovo livello sono fissati il valore dello scatto di
anzianità (17,64 €) e il periodo di preavviso (1 mese). In sede
di stesura definitiva del ccnl sarà riportato anche il valore
dell’indennità speciale (già concordata in 74,87 euro).
Malattia ed infortunio
sono rinnovate le disposizioni relative all’obbligo del lavo-
ratore di informare l’azienda e giustificare l’assenza dovuta a
malattia o infortunio non sul lavoro. L’azienda dovrà essere
informata
entro la seconda ora del primo giorno
di assenza
ed entro due giorni
il lavoratore dovrà comunicare all’azien-
da il numero di
protocollo del certificato
(o, in mancanza di
protocollo telematico, inviare il certificato cartaceo).
Le disposizioni sulla
formazione continua
e aggiornamento
professionale sono integrate confermando che, in caso di
finanziamento pubblico, le ore di formazione sono normal-
mente retribuite dall’azienda, e che nel caso di formazione
continua svolta al di fuori dell’orario non vi devono essere
oneri aggiuntivi per l’impresa.
Nuovo l’articolo sulla
Assistenza sanitaria integrativa
, che
registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la
decorrenza dallo scorso febbraio della relativa contribuzio-
ne di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità
all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione
l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni
previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento
retributivo aggiuntivo di € 25mensili.
Facciamo comunque presente che
nel Veneto le aziende
sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla
bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e
Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO,
nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Inter-
confederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche
contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comun-
que sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione
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